crv_sgo_leggi

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 (BUR n. 8/1994)

Celebrazione nel veneto del cinquantesimo anniversario della liberazione nazionale

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 (BUR n. 8/1994) (Abrogata)

CELEBRAZIONE NEL VENETO DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 4 (BUR n. 8/1994)

CELEBRAZIONE NEL VENETO DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, in coerenza ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del proprio Statuto, promuove, nel triennio 1993-1995, un programma di manifestazioni celebrative e d'iniziative storico-culturali per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione nazionale.
Art. 2 - Comitato e Giunta esecutiva.

1. Per le finalità, di cui all'articolo 1, è istituito un Comitato veneto per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Liberazione nazionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) il presidente del Consiglio regionale;
c) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni decorati al valor militare o loro delegati;
d) i rettori delle università del Veneto o loro delegati;
e) il presidente e il direttore dell'Istituto veneto per la storia della Resistenza;
f) i presidenti regionali delle associazioni combattentistiche e partigiane erette in Enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979;
g) il comandante della Regione militare nord-est;
h) il sovraintendente scolastico regionale.
3. Il Comitato può cooptare esperti e rappresentanti di associazioni, di comunità e di istituti storici.
4. Il Comitato elegge al suo interno una Giunta esecutiva di sette membri.
5. Spetta al Comitato, su proposta della Giunta esecutiva, deliberare il programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storico-culturali, nonché il consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute.
6. Agli adempimenti di segreteria e di contabilità del Comitato e della Giunta esecutiva provvede un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. Il Comitato cessa con l'approvazione del rendiconto, di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 3 - Programma.

1. Il programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storico-culturali deve essere articolato nei limiti dello stanziamento di cui alla presente legge.
2. Nella selezione delle iniziative da sostenere sarà data priorità a quelle rivolte a interessare i giovani e a promuovere studi e ricerche sui diritti umani violati o compromessi.
3. Il programma deve tener conto di quello nazionale e internazionale, di cui alla legge 14 luglio 1993, n. 249, nonché dei programmi promossi da altre Regioni e può costituire quadro di riferimento per quelli promossi da enti locali, associazioni e università del Veneto.
4. La realizzazione delle singole iniziative previste, previa intesa con la Giunta esecutiva, è attuata direttamente dagli enti locali, università e associazioni interessate.
5. Il rendiconto consuntivo delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 4 - Finanziamento.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad impegnare la somma di lire 500 milioni, anche in concorso con comuni, province, università e istituti storici del Veneto.
Art. 5 - Erogazione del finanziamento.

1. Su proposta del Comitato la Giunta regionale provvede all'anticipazione di una somma pari al 50 per cento del finanziamento concesso all'ente o all'associazione esecutore dell'iniziativa. La somma restante viene erogata previa approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto consuntivo, di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 6 - Stanziamento di bilancio.

1. Agli oneri di lire 500 milioni per il triennio 1993-1995, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione per sola competenza di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, dello stanziamento iscritto al capitolo 80210 "Fondo globale spese correnti" - partita n. 1 "Legge generale sulle situazioni e sulle attività culturali di competenza regionale", dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 è istituito il capitolo 70148 "Spese per la celebrazione del Cinquantesino anniversario della Liberazione nazionale" con lo stanziamento, per sola competenza, di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO