crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 (BUR n. 77/1994)

Partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni 'Agenzia per Venezia' ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 (BUR n. 77/1994) (Abrogata)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "AGENZIA PER VENEZIA" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1994, N. 62

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 (BUR n. 77/1994)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "AGENZIA PER VENEZIA" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1994, N. 62



Articolo 1

1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.
Articolo 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata "Agenzia per Venezia spa" prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.
Articolo 3

1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nella seduta del 10 marzo 1994, nonché a sottoscrivere un numero di quote per un importo di lire 10.000.000.000 e ad assumere le conseguenti determinazioni previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 62/1994.
Articolo 4

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società.
Articolo 5

1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale.
Articolo 6

1. All' onere di lire 10.000.000.000 derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, in conformità a quanto previsto dall' articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 50511 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1994 approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , ed istituzione nel medesimo bilancio del capitolo 50521 denominato << Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della società per azioni << Agenzia per Venezia >> con lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per competenza e per cassa.


SOMMARIO