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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 (BUR n. 77/1994)

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 'Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice'

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 (BUR n. 77/1994) (Abrogata)

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO COLTIVATRICE"

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , operata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .



SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 42 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1979, n. 85 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 .

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è così sostituito:
"Il concorso regionale negli interessi sui mutui della durata non inferiore ad anni dieci, è concesso in conformità dell'articolo 5 della presente legge ed alle disposizioni previste all'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 .".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 .

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è abrogato.
Art. 3 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 6 bis - Revoca e trasferimento del vincolo di indivisibilità.
1. Il vincolo di indivisibilità previsto al terzo comma dell'articolo 6 è ragguagliato alla durata del mutuo, può essere revocato o trasferito oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa statale vigente in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:
a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;
b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ancorchè si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell'azienda e sia necessaria a migliorare l'accorpamento, la struttura e l'organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria, e permangano i requisiti di idoneità.".
Art. 4 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 7 bis - Riduzione onerosità degli investimenti.
1. Al fine di ridurre l'onerosità degli investimenti effettuati, che compromettono la redditività aziendale e migliorare le condizioni di gestione delle imprese diretto-coltivatrici, ai soggetti indicati dall'articolo 2, che hanno beneficiato delle provvidenze creditizie per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice ai sensi della vigente normativa in materia, può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, - per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti di dotazione e mutui agrari poliennali impiegati per l'acquisto di fondi ai sensi della presente legge e per l'esecuzione di miglioramenti fondiari, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.
2. L'importo dei predetti mutui, della durata massima di anni dieci, può essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge.
3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti, previa definizione del contratto di mutuo per il consolidamento.".
Art. 5 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8 bis - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, ad emanare, sentita la competente Commissione consiliare, disposizioni attuative della presente legge.".
Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1995, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 12532 denominato "Contributi per assistenza polivalente di cui all'articolo 21 legge regionale n. 88/1980 e legge regionale n. 20/1981 " è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporanea istituzione del capitolo 11040 denominato "Contributi in c/interessi attualizzati per la diminuzione delle onerosità derivanti da operazioni creditizie, di durata al massimo decennale, mirate alla formazione e ricomposizione della proprietà diretto coltivatrice", con lo stanziamento di lire un miliardo da iscrivere per sola competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 per il solo anno 1995.


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