crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 43 (BUR n. 77/1994)

Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 'Nuove norme in materia di associazionismo artigiano'

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 43 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 SETTEMBRE 1989, n. 35 "NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 43 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 SETTEMBRE 1989, n. 35 "NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:
"1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:
"3. Per l'anno 1994 beneficiano del contributo regionale i seguenti settori:
a) autotrasporto;
b) promozione commerciale;
c) servizi ambientali.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:
"2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:
"Art. 17 - Divieto di cumulo.
1.I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali.".
Art. 5 - Termine di presentazione delle domande anno 1994.

1. Per l'anno 1994 il termine di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è fissato al 31 ottobre.


SOMMARIO