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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 44 (BUR n. 77/1994)

Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni recante 'Disciplina dell'artigianato'

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 44 (BUR n. 77/1994) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RECANTE "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 44 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei comuni della provincia, dandone notizia sulla stampa locale.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti il seggio elettorale spettano il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una indennità forfettaria di lire 150.000 lorde, aumentata del cinquanta per cento per il Presidente.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, già prorogato dall'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.


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