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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 (BUR n. 77/1994)

Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 (BUR n. 77/1994) (Abrogata)

INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Legge abrogata dall’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 (BUR n. 77/1994)

INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL COMMERCIO



Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo nel settore del commercio la Regione Veneto dispone agevolazioni finanziarie ed azioni di promozione economica a favore delle piccole imprese commerciali operanti nel territorio regionale.
Art. 2 - Fondo di rotazione.

1. E' istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di imprese del settore del commercio che comportino incrementi o consolidamenti occupazionali nonché la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA integra il fondo di rotazione con proprie risorse e con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
3. La Veneto Sviluppo SpA assicura alle imprese beneficiarie, rispetto al tasso di riferimento, agevolazioni nella misura non superiore a:
a) quattro punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedano incrementi occupazionali;
b) due punti percentuali nei casi in cui i programmi proposti prevedano il semplice consolidamento occupazionale.
Art. 3 - Beneficiari delle agevolazioni.

1. Sono destinatari dei benefici della presente legge le piccole imprese commerciali come definite al successivo comma 2, che realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:
a) l'acquisizione, in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle aree;
b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno;
c) la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento, entro il limite massimo del 20 per cento del totale degli investimenti.
2. Per piccole imprese, ai fini della presente legge, si intendono quelle aventi non più di dieci dipendenti e 1,9 milioni di ECU di fatturato o 0,7 milioni di ECU di totale stato patrimoniale, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e che non si connotino, per l'appartenenza diretta o indiretta, ad un gruppo imprenditoriale, con l'eccezione delle forme associative quali unioni volontarie e gruppi d'acquisto.
3. Le imprese beneficiarie sono tenute, per tutta la durata del finanziamento ad aumentare o mantenere il proprio livello occupazionale a seconda del tipo di programma presentato.
4. Il finanziamento deve avere una durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi. Entro tale termine le imprese beneficiarie debbono restituire l'importo ricevuto, maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della presente legge.
5. Le domande di finanziamento, con allegato il programma prescelto, vanno presentate alla Veneto Sviluppo SpA direttamente o tramite le cooperative e consorzi di garanzia.

Art. 4 - Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale, annualmente e con propria deliberazione fissa i criteri di priorità, i termini di presentazione delle domande e le modalità da seguire per istruire le domande di finanziamento e determina le condizioni che disciplinano i rapporti fra la Veneto Sviluppo SpA e gli interessati.
2. La Veneto Sviluppo SpA si attiene alle direttive della Giunta per la istruzione delle domande e per la formazione della graduatoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti.
3. La Giunta regionale approva con deliberazione la graduatoria predisposta dalla Veneto Sviluppo SpA e può esercitare, in ogni momento, funzioni di controllo sulle procedure seguite e di vigilanza sull'operato della Veneto Sviluppo SpA nell'applicazione della presente legge.
Art. 5 - Compiti della Veneto Sviluppo SpA.

1. La Veneto Sviluppo SpA esercita le necessarie funzioni amministrative relative alla formazione delle graduatorie, alla concessione dei finanziamenti, nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione dei programmi ammessi.
2. Le graduatorie dei beneficiari relative a ciascun programma di finanziamento vengono predisposte dalla Veneto Sviluppo SpA, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, sulla base delle richieste delle imprese interessate, secondo i criteri e le direttive dettati dalla Giunta regionale.
3. Il parere di cui al comma 2, deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Art. 6 - Comitato tecnico.

1. E' istituito un comitato tecnico composto da:
a) il direttore della Veneto Sviluppo SpA o un suo delegato che lo presiede;
b) due dipendenti regionali in servizio presso il dipartimento per il commercio ed i mercati con il livello funzionale non inferiore all'ottavo designati dalla Giunta regionale;
c) tre rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni di categorie più rappresentative a livello regionale.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Le designazioni di cui alla lettera c) devono essere richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i componenti già insediati.
4. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità dei titolari.
5. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto Sviluppo SpA.
6. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
7. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della gestione del fondo.
Art. 7 - Norma finanziaria.

1. All'ammontare di lire 6.500.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante introito al capitolo 8325 istituito nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 1994, denominato "Introito di somme del fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1985, n. 517, credito agevolato al commercio".
2. Nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1994 è istituito il capitolo 32018, con lo stanziamento per competenza e per cassa di lire 6.500.000.000 denominato "fondo di rotazione per il credito agevolato nel settore del commercio; assegnazione alla Veneto Sviluppo SpA.".
3. Eventuali ulteriori recuperi delle somme anticipate ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 e gli interessi nel frattempo maturati, saranno portati in aumento allo stanziamento del medesimo capitolo 32018 per gli anni 1995 e successivi.
Art. 8 - Abrogazione. Norme finali e transitorie.

1. Con la presente legge viene abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 1 "Fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 "Credito agevolato al commercio" ". Ai procedimenti amministrativi iniziati durante la vigenza della legge regionale n. 1/1985 ed ancora in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni di detta legge.
2. Le somme disponibili presso gli istituti di credito abilitati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/1985 vengono reintroitate al bilancio regionale mediante versamento in conto di tesoreria, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale.


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