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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994)

Disciplina degli autoservizi atipici

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994)

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI ATIPICI

Art. 1 - Autoservizi atipici.

1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.
2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del committente.
3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.
4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent’anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici. ( 1)
5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.

Art. 2 - Esercizio delle funzioni.

1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si svolgono all'interno di un bacino di traffico ed interessanti il territorio di più comuni sono delegate alle province.
2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e sono esercitati secondo le modalità della presente legge.
3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata dall'ente competente costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso ente.
4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.

Art. 3 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:
a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale; ( 2)
b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;
b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge; ( 3)
c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei servizi pubblici di linea;
e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
f) l'esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.
3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme della presente legge.
4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei casi di concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante del dipartimento viabilità e trasporti della Regione.
5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche alla finalità dei servizi stessi.

Art. 4 - Prescrizioni.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell'autobus impiegato, che deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare; a bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata dell'autorizzazione di noleggio o dell'atto di concessione, attestanti il tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.
2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello stesso.
2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione. ( 4)

Art. 5 - Attività di vigilanza.

1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi. La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale. ( 5)
2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - Sanzioni amministrative pecuniarie. (6)

1. Chiunque effettui servizi atipici in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni.

Art. 7 - Norme transitorie.

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro il termine di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.
2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto privato di trasporto svolgono attività riconducibile a quella regolata dalla presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione o dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , devono regolarizzare l'esercizio del servizio.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni di noleggio, ma sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione, possono esercitare il servizio fino alla scadenza del contratto di trasporto privato.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ente competente riconosca la pubblica utilità di un servizio di trasporto scolastico ed intenda affidarlo in concessione a terzi, tale servizio può essere concesso a titolo preferenziale, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 , al soggetto che l'ha esercitato nell'anno precedente e che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione. ( 7)

Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.





Note

( 1) Comma così sostituito da comma 3, art. 36, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . In precedenza aggiunto da articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 2) Lettera inserita da comma 1 art. 13 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 .
( 3) Lettera inserita da comma 1 art. 13 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 .
( 4) Comma inserito da comma 1 art. 14 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 .
( 5) Comma modificato da comma 1 art. 15 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 che alla fine ha inserito le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.
( 6) Il comma 4 dell’articolo 36, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’utilizzo di un autobus destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici per l’attività di noleggio, di cui alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 .
( 7) La legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 è stata abrogata dall'art. 50 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 con la decorrenza prevista dall'art. 49 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 per il Titolo III°, il Titolo V° e l'art. 30.


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994)

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI ATIPICI



Art. 1 - Autoservizi atipici.

1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.
2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del committente.
3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.
5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di "veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili", dotati di idoneo equipaggiamento.
Art. 2 - Esercizio delle funzioni.

1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si svolgono all'interno di un bacino di traffico ed interessanti il territorio di più comuni sono delegate alle province.
2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e sono esercitati secondo le modalità della presente legge.
3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata dall'ente competente costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso ente.
4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione è subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.
Art. 3 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:
a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;
c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei servizi pubblici di linea;
e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
f) l'esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.
3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme della presente legge.
4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei casi di concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante del dipartimento viabilità e trasporti della Regione.
5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche alla finalità dei servizi stessi.
Art. 4 - Prescrizioni.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell'autobus impiegato, che deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare; a bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata dell'autorizzazione di noleggio o dell'atto di concessione, attestanti il tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.
2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello stesso.
Art. 5 - Attività di vigilanza.

1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi.
2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque effettui servizi atipici in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni.
Art. 7 - Norme transitorie.

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro il termine di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.
2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto privato di trasporto svolgono attività riconducibile a quella regolata dalla presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione o dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , devono regolarizzare l'esercizio del servizio.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni di noleggio, ma sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione, possono esercitare il servizio fino alla scadenza del contratto di trasporto privato.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ente competente riconosca la pubblica utilità di un servizio di trasporto scolastico ed intenda affidarlo in concessione a terzi, tale servizio può essere concesso a titolo preferenziale, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 , al soggetto che l'ha esercitato nell'anno precedente e che sia in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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