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Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 (BUR n. 8/1994)

Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 (BUR n. 8/1994) (Abrogata)

ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE

Legge abrogata da lettera c) comma 3 articolo 32 legge regionale 1 giugno 2022, n. 13


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 (BUR n. 8/1994)

ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE



Articolo 1

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad aderire alla costituzione del Centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni:
a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:
1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità;
2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;
b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità montana "Cadore-Longaronese-Zoldano";
c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;
d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con DPGR n. 1418 in data 7 luglio 1993;
e) che la prima convocazione del Consiglio di amministrazione del Centro sia promossa dal Presidente della Giunta regionale.
2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può essere sostituito dall'Assessore regionale delegato.
Articolo 2

1. Il contributo regionale per la gestione del Centro avrà decorrenza dal 1994 e sarà fissato con legge di bilancio.
2. Lo stanziamento potrà variare di anno in anno.
3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione patrimoniale iniziale dell'Ente.


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