crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 52 (BUR n. 77/1994)

Proroga del rapporto di lavoro dei docenti assunti in base all'articolo 67 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e disposizioni sulle supplenze dei docenti

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 52 (BUR n. 77/1994) (Abrogata)

PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI ASSUNTI IN BASE ALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 E DISPOSIZIONI SULLE SUPPLENZE DEI DOCENTI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994 n. 52 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI ASSUNTI IN BASE ALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 E DISPOSIZIONI SULLE SUPPLENZE DEI DOCENTI



Art. 1 - Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza.

1. In sostituzione dell'applicazione dell'articolo 4bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, in connessione alla revisione del ruolo della formazione professionale, il rapporto di lavoro del personale assunto in tale settore in base all' articolo 67 "Progetti finalizzati" della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene rinnovato fino al 30 giugno 1996, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Sostituzioni di personale con funzioni di docenza.

1. All'articolo 172 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente articolo 172bis:
Articolo 172 bis
1. Nel settore della formazione professionale, anche ai sensi dell' articolo 3, comma 24 della legge n. 537/ 1993 e del comma 11 bis della medesima norma, introdotto dall' articolo del DL 15 giugno 1994, n. 376, la Regione può procedere ad assunzioni di personale supplente, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo la vigente normativa statale e regionale, in sostituzione del personale con funzioni di docenza, di ruolo ed a tempo determinato, addetto ai corsi di formazione professionale approvati ed attivati presso i Centri di formazione professionale regionali, per le fattispecie di seguito indicate:
a) assenza superiore a 15 giornate lavorative consecutive, per malattia, aspettativa per motivi personali e per le altre fattispecie previste dalla normativa vigente;
b) maternità , per tutto il periodo di effettiva assenza dal servizio del titolare per astensione obbligatoria, facoltativa ed eventuale periodo congiunto ed ininterrotto di ferie;
c) dimissioni o cessazione dal servizio, sino alla conclusione delle attività programmate per l' anno formativo in corso.
2. In ciascuno dei casi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, la sostituzione si protrarrà per tutto il periodo di effettiva assenza del titolare, in relazione alla durata delle attività corsuali di riferimento e, comunque, non oltre la conclusione delle medesime.
3 . I titoli ed i requisiti professionali richiesti per l' insegnamento nelle discipline o aree di riferimento, le procedure per la selezione dei candidati e per il conferimento della supplenza saranno definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, previo esame con le organizzazioni sindacali.
4 Nel caso di assenze non superiori a 15 giornate lavorative consecutive, la sostituzione verrà effettuata dal personale di ruolo o a tempo determinato in servizio, nei termini e con le modalità previste dai commi 6 e 7 dell' articolo 172 della presente legge.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in lire 1.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e lire 1.200 milioni per l'anno 1996 si fa fronte mediante riduzione per pari importo dei fondi iscritti al capitolo 72040 "Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi ( legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 )" dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996. Nei medesimi stati di previsione il capitolo 72060 "Stipendi, assegni ed oneri relativi al personale dei centri di formazione professionale della Regione, nonché spese per indennità di missione, rimborso spese di viaggio e lavoro straordinario ( legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 )" è incrementato, per competenza e per cassa, di lire 1.200 milioni per l'anno 1994, di lire 2.400 milioni, per sola competenza, per l'anno 1995 e di lire 1.200 milioni, per sola competenza, per l'anno 1996.
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO