crv_sgo_leggi

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 (BUR n. 77/1994)

Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44

Sommario: Legge Regionale 54/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 27 GENNAIO 1993, N. 8, ARTICOLO 24; 28 GENNAIO 1992, N. 12, ARTICOLO 8; 6 MARZO 1990, N. 18, ARTICOLO 72; 24 GENNAIO 1992, N. 7; 5 APRILE 1993, N. 12, ARTICOLO 8; 7 APRILE 1994, N. 18, ARTICOLI 3 E 7; 5 MARZO 1985, N. 20, ARTICOLO 6; 30 DICEMBRE 1993, N. 63, ARTICOLI 43 E 44


Art. 1 - Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici.

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 e di cui al comma 1 dell'articolo 8, della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 , sono fissati al 30 giugno 1995.
2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12; 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15; 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5; 6 settembre 1988, n. 43, devono trasmettere, per la approvazione, lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento, a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.
3. Nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi va trasmesso lo strumento approvato.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 marzo l990, n. l8 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato".

1. All'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"3. Il termine di cui al comma 1, lettera a), può essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una circostanziata richiesta da parte dell'interessato, per periodo massimo di 18 mesi.".
Art. 3 - Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".

1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, l'intervento regionale previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 è autorizzato anche per l'anno 1994.
2. La presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è così sostituito:
"1. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) e la realizzazione delle aree attrezzate di cui alla lettera i) dell'articolo 2, si applica quanto previsto agli articoli 15 e 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i beneficiari devono presentare entro 240 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;
b) parere favorevole del CONI.".
2. All'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Quanto disposto al comma 1 del presente articolo si applica anche alle pratiche ammesse ai benefici previsti per l'esercizio finanziario 1993.".
Art. 5 - Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:
"c) costituzione di un Fondo di Garanzia per il sostegno di iniziative imprenditoriali di particolare rilievo per l'economia della provincia di Belluno, secondo i criteri indicati al comma 5 lettera c)".
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:
"5. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:
a) lire 6 miliardi per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'Iva. La misura massima del contributo concedibile a ciascun soggetto è di lire 500 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo del settore dell'occhialeria destinati ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2;
c) lire 1 miliardo per costituire presso la Veneto Sviluppo spa il Fondo di Garanzia a sostegno delle iniziative di cui al comma 1, lettera c). La Veneto Sviluppo spa è autorizzata dal Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, al rilascio di garanzie a sostegno del finanziamento richiesto, a valere sul Fondo di Garanzia di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo.".
Art. 6 - Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:
"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 60 miliardi nel triennio 1994-1996 si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nella partita n. 8 del fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo finanziato con assegnazioni statali di cui al capitolo 80251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, e pluriennale 1994-1996, per lire 30 miliardi relativamente all'anno 1994, 20 miliardi relativamente all'anno 1995 e 10 miliardi relativamente all'anno 1996."
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:
"2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, e del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19, come modificato dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)", con lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1994, di lire 20 miliardi per l'anno 1995 e di lire 10 miliardi per l'anno 1996.".
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente "Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 .

1. L'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 , è così sostituito:
"Art. 6 - Erogazione dei contributi.
1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente del dipartimento per i lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Genio civile regionale competente per territorio.
2. La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata al dipartimento dei lavori pubblici, corredata del certificato di cui al comma precedente, entro 36 mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.
3. I soggetti destinatari dei contributi che per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre 24 mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilità oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilità.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i soggetti che siano risultati beneficiari dei contributi previsti da un piano di riparto a partire dal 1° gennaio 1990.".
Art. 8 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 31 dicembre 1994.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO