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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

Sommario: Legge Regionale 58/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .

1. La tabella A allegata alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1994, dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

1. L' articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è così sostituito:
omissis ( 1)

Art. 3 - Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.

omissis ( 2)

Art. 4 - Contributo straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.

1. Al fine di assicurare il completamento di progetti ed opere ammessi al finanziamento dei programmi comunitari, e già avviati nella zona del Polesine, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo pari a lire 3.000.000.000 per l'anno 1994, da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale di società di promozione economica a prevalente capitale pubblico operanti in tale area (cap. 20594).

Art. 5 - Interventi in favore di strutture fieristiche.

omissis ( 3)

Art. 6 - Cooperazione sociale.

omissis ( 4)

Art. 7 - Interventi a favore del Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .

1. Le parole "ulteriori contributi" e "ulteriori interventi" contenute nell' articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale", vanno intese nel senso che tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 8 - Elevazione limite di valore per l'acquisizione dei pareri.

1. I limiti di importo di cui agli articoli 25, primo comma e 29, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", per l'esercizio delle funzioni consultive della Commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, e della Commissione consultiva istituita presso ciascun ufficio del Genio civile, come definiti dall' articolo 33 della medesima legge, sono elevati a lire 5.000.000.000. ( 5)
2. I limiti di importo di cui al comma 1 si applicano anche ai progetti di reti di fognatura da sottoporre a parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente di cui all' articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 . ( 6)

Art. 9 - Interventi per le comunità montane.

1. I finanziamenti iscritti al cap. 3110 "Interventi nei territori classificati montani e collinari" relativi agli interventi individuati dall' articolo 17, legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , sono assegnati per l'anno 1994 con la procedura di cui all' articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 .

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani".

1. Al comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole "la Giunta regionale può concedere" sono sostituite con "può essere concesso".
2. Al comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole "la Giunta regionale può concedere" sono sostituite con "può essere concesso".
3. Al comma 1 dell' articolo 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole "la Giunta regionale può concedere" sono sostituite con "può essere concesso".
4. Il comma 2 dell' articolo 33 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 viene così sostituito:
omissis ( 7)
5. L' articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
omissis ( 8)

Art. 11 - Interventi per la bachicoltura.

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 "Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai bachicoltori danneggiati nell'annata bacologica 1993-1994 secondo quanto disposto dall' articolo 3 della medesima legge (capitoli 11588 e 11589).

Art. 12 - Acque minerali e termali.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 al comune di S. Giorgio in Bosco (PD) come concorso regionale alle spese per l'effettuazione di uno studio idrogeologico sul rispettivo territorio, per l'istallazione di pompe sommerse nei pozzi della concessione di acqua minerale (cap. 22030).

Art. 13 - Viabilità comunale.

1. Il termine previsto dall' articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , concernente "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", non si applica a quegli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1992.

Art. 14 - Protezione civile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 alla comunità montana del Grappa, secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" per l'ampliamento delle strutture del centro di protezione civile della medesima comunità, con le procedure previste dalla medesima legge (cap. 53016).

Art. 15 - Strutture per anziani.

omissis ( 9)

Art. 16 - Modifica all'allegato n. 1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

omissis ( 10)

Art. 17 - Modifica alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 5 dell' articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 " Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" è così sostituito:
omissis ( 11)
2. Dopo le parole "per l'anno 1993" contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge regionale di cui al comma precedente, si aggiungano le parole ", e l'anno 1994,".

Art. 18 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .

1. L' articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
omissis ( 12)

Art. 19 - Incentivazione turistica.

omissis ( 13)

Art. 20 - Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui all’articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ( 14) relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse. ( 15)
2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica. ( 16)

Art. 21 - Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

omissis ( 17)

Art. 22 - Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.

1. Le somme autorizzate per l'anno 1994 per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 al capitolo 40002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per sostenere e favorire l'edilizia residenziale sono utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza interessi per la durata di dieci anni ai comuni o loro consorzi per il finanziamento di interventi di cui all' articolo 2 della medesima legge.
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dal Presidente della Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 .
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è abrogato l'articolo 7 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 e all'articolo 2 della legge medesima è sostituita la dizione "nella misura massima del 70 per cento" con "nella misura del 100 per cento".( 18)

Art. 23 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .

omissis ( 19)

Art. 24 - Modifica all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L'ultimo comma dell' articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
omissis ( 20)

Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Testo riportato in art. 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro finanziato dal presente articolo è stato soppresso e le sue funzioni sono state assunte ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 dall’Ente Veneto lavoro.
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall’art. 25, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 che ha ridisciplinato la materia con la decorrenza ivi prevista.
( 5) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi prevista.
( 6) Comma aggiunto da art. 28 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 7) Testo riportato nell’art. 33 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
( 8) Testo riportato nell’art. 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 che è stato ulteriormente modificato dal art. 3 comma 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30
( 9) Articolo abrogato da lett. f) comma 8 art. 36 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 10) Articolo abrogato da lett. f) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 11) Testo riportato nell’art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
( 12) Testo riportato nell’art. 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35
( 13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’articolo 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 comma 1 delle legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 14) Comma così modificato da comma 1 art. 23 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “all’articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale” con le parole “all’articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
( 15) Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, diversamente da quanto espresso in rubrica dell'articolo trattasi di delega di funzioni amministrative dalla regione ai comuni e non di subdelega.
Comma modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 .
( 16) Comma aggiunto da comma 2 art. 4 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 .
( 17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre La legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 che ha ridisciplinato la materia.
( 18) Art. 23 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 reca interpretazione autentica, disponendo che "La procedura definita dell'articolo 22 "Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , per la concessione di contributi in conto capitale, a rimborso in quote annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni e loro consorzi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale", si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse stanziate, al capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 , espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .".
( 19) Articolo abrogato da n. 2 lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha abrogato l'intera legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
( 20) Testo riportato nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 58/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994



Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .

1. La tabella A allegata alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1994, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

1. L'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è così sostituito:
"3. Agli oneri relativi all'esercizio della delega, quantificabili entro il limite massimo di lire 200 milioni l'anno, posti a carico del bilancio regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenute dalla provincia di Belluno e su contestuale relazione circa l'utilizzo delle provvidenze di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 80210 "Fondo globale per le spese correnti" partita n. 7 nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, per competenza e per cassa, e del bilancio pluriennale 1994-1996 per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 per sola competenza. E' istituito il capitolo 4102 "Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alla provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 " ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 con stanziamento di lire 200 milioni per competenza e cassa e nello stato di previsione del bilancio pluriennale 1994-1996 con stanziamento di lire 200 milioni per sola competenza per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.".
Art. 3 - Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 per le attività dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della professionalità definite dall'articolo 5 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1994 (cap. 72036).
Art. 4 - Contributo straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.

1. Al fine di assicurare il completamento di progetti ed opere ammessi al finanziamento dei programmi comunitari, e già avviati nella zona del Polesine, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo pari a lire 3.000.000.000 per l'anno 1994, da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale di società di promozione economica a prevalente capitale pubblico operanti in tale area (cap. 20594).
Art. 5 - Interventi in favore di strutture fieristiche.

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 , in materia di potenziamento e qualificazione del patrimonio fieristico del Veneto sono estesi all'"Ente Padovafiere" di Padova ed alla "Società a responsabilità limitata Longarone fiere" di Longarone (BL) per la realizzazione di interventi d'investimento relativi alla costruzione di nuove strutture espositive, nonché di ampliamento e di adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture esistenti, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è disposta la spesa di lire 2.000.000.000, da ripartirsi nella misura di lire 1.100.000.000 all'"Ente Padovafiere" di Padova e di lire 900.000.000 alla "Longarone fiere srl" di Longarone (BL), le cui erogazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure individuate nella medesima legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (cap. 30094).
Art. 6 - Cooperazione sociale.

1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.900.000.000, disposta dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 concernente "Norme in materia di cooperazione sociale", al capitolo 61398 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, è destinata per l'anno 1994 esclusivamente al finanziamento degli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 10 della medesima legge.
Art. 7 - Interventi a favore del Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .

1. Le parole "ulteriori contributi" e "ulteriori interventi" contenute nell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale", vanno intese nel senso che tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.
Art. 8 - Elevazione limite di valore per l'acquisizione dei pareri.

1. I limiti di importo di cui agli articoli 25, primo comma e 29, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", per l'esercizio delle funzioni consultive della Commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, e della Commissione consultiva istituita presso ciascun ufficio del Genio civile, come definiti dall'articolo 33 della medesima legge, sono elevati a lire 5.000.000.000.
Art. 9 - Interventi per le comunità montane.

1. I finanziamenti iscritti al cap. 3110 "Interventi nei territori classificati montani e collinari" relativi agli interventi individuati dall'articolo 17, legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , sono assegnati per l'anno 1994 con la procedura di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 .
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani".

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole "la Giunta regionale può concedere" sono sostituite con "può essere concesso".
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole "la Giunta regionale può concedere" sono sostituite con "può essere concesso".
3. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole "la Giunta regionale può concedere" sono sostituite con "può essere concesso".
4. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 viene così sostituito:
"2. Le funzioni amministrative delegate alle comunità montane si esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 26.".
5. L'articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 10 - Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale.
1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane contribuiti fino all'80 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di:
- programmi annuali di assistenza zooiatrica;
- programmi annuali per la diffusione dell'inseminazione strumentale.".
Art. 11 - Interventi per la bachicoltura.

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 "Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai bachicoltori danneggiati nell'annata bacologica 1993-1994 secondo quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge (capitoli 11588 e 11589).
Art. 12 - Acque minerali e termali.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 al comune di S. Giorgio in Bosco (PD) come concorso regionale alle spese per l'effettuazione di uno studio idrogeologico sul rispettivo territorio, per l'istallazione di pompe sommerse nei pozzi della concessione di acqua minerale (cap. 22030).
Art. 13 - Viabilità comunale.

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , concernente "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", non si applica a quegli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1992.
Art. 14 - Protezione civile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 alla comunità montana del Grappa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" per l'ampliamento delle strutture del centro di protezione civile della medesima comunità, con le procedure previste dalla medesima legge (cap. 53016).
Art. 15 - Strutture per anziani.

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 per interventi volti alla realizzazione di strutture per anziani sono utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di dieci anni, ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , per il finanziamento di interventi di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 11 della medesima legge.
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalla Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, è istituito un apposito fondo di rotazione denominato "Fondo di rotazione per gli interventi in materia di strutture per anziani (cap. 61454)" ove confluiscono le risorse rimborsate dei soggetti titolari degli interventi secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3.
Art. 16 - Modifica all'allegato n. 1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

1. In attesa del riordino della legislazione regionale sulla attività di cava all'allegato n. 1 di cui all'articolo 44, legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 relativa ai comuni interessati all'estrazione di argilla per laterizi, vanno aggiunti i seguenti comuni: Pieve d'Alpago (BL), Camposampiero e Trebaseleghe (PD), Castelcucco e Monfumo (TV) e Camisano Vicentino (VI).
Art. 17 - Modifica alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 " Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" è così sostituito:
"5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
a) alle strade di pubblico transito;
b) ai confini di proprietà.".
2. Dopo le parole "per l'anno 1993" contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge regionale di cui al comma precedente, si aggiungano le parole ", e l'anno 1994,".
Art. 18 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
"Articolo 17
1. I contributi previsti da leggi regionali possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.".
Art. 19 - Incentivazione turistica.

1. Le somme autorizzate al capitolo 31058 del bilancio di previsione 1994, per l'incentivazione di interventi di interesse turistico, di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 sono accordate prioritariamente per iniziative localizzate nei comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
2. Limitatamente all'esercizio 1994 il termine perentorio per la produzione di domande di contributi previsto dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico" è ridotto da 90 a 45 giorni.
Art. 20 - Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C e D dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.
Art. 21 - Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

1. Nell'ambito delle finalità individuate dalla legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi recentemente nelle zone della provincia di Belluno e dei comuni di Caorle ed Ariano Polesine la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo pari a lire 1.000.000.000 da ripartire come segue (cap. 53038):
a) lire 500.000.000 a favore delle popolazioni residenti nella provincia di Belluno, in considerazione delle straordinarietà dei dissesti idrogeologici verificatisi a seguito delle recenti avversità atmosferiche e che hanno interessato vaste aree di tale territorio;
b) lire 300.000.000 a favore dei privati danneggiati dall'evento calamitoso che ha interessato il comune di Caorle nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, tenuto peraltro presente che la percentuale di contributo concedibile agli aventi diritto dovrà essere uguale a quella già stabilita in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel medesimo anno 1990;
c) lire 200.000.000 a favore dei privati danneggiati a seguito delle infiltrazioni del fiume Po verificatisi nell'ottobre del 1993 in comune di Ariano Polesine.
2. In relazione a quanto stabilito ai punti b) e c) del precedente comma, i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1990 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. A favore dei privati danneggiati individuati ai punti a) e c) del comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 3/1990 , la misura del contributo non può superare il 75 per cento dell'importo della spesa ammessa e comunque l'ammontare di lire 50 milioni per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione.
Art. 22 - Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale.

1. Le somme autorizzate per l'anno 1994 per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 al capitolo 40002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per sostenere e favorire l'edilizia residenziale sono utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza interessi per la durata di dieci anni ai comuni o loro consorzi per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 2 della medesima legge.
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dal Presidente della Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 .
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è abrogato l'articolo 7 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 e all'articolo 2 della legge medesima è sostituita la dizione "nella misura massima del 70 per cento" con "nella misura del 100 per cento".
Art. 23 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .

1. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è aggiunto quanto segue:
"il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto predisposto sulla base dei verbali e dei documenti di cui al precedente comma, ai trasferimenti sopra specificati.".
Art. 24 - Modifica all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L'ultimo comma dell'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"Le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla provincia successivamente all'adozione del primo Piano territoriale provinciale.".
Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO