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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 (BUR n. 78/1994)

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 (BUR n. 78/1994) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 (BUR n. 78/1994) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994



Articolo 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1993.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994, elevato a lire 1.139.532.857.568 secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 , è accertato in lire 1.275.648.732.170.
2. La differenza di lire 136.115.874.602 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 28.704.954.984, come differenziale tra le maggiori iscrizioni inerenti il trasferimento all'esercizio finanziario 1994 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1993 e le riduzioni di spese iscritte in conto avanzo presunto nel bilancio 1994, sempre derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata, risultate già impegnate sulla base dei dati di consuntivo 1993;
b) quanto a lire 100.595.280.508 per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità, di cui si prevede la riassegnazione nello specifico fondo, di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (cap. 84100);
c) quanto a lire 800.000.000, per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8 , approvata dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio 1993 ma entrata in vigore nell'esercizio 1994, che, ai sensi dell'articolo 19 - primo e quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti al capitolo 80210 del bilancio 1993;
d) quanto a lire 6.015.639.110 per la riproposizione di spese relative all'attuazione delle azioni previste dal regolamento CEE 2052/88 (Obiettivo 5b).
Articolo 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
6.617.296.128.014
8.763.349.471.155
Variazioni in diminuzione
146.260.244.194
475.371.067.263
Variazione netta
6.471.035.883.820
8.287.978.403.892
Articolo 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
6.740.064.249.502
8.660.643.129.868
Variazioni in diminuzione
269.828.365.682
372.664.725.976
Variazione netta
6.470.235.883.820
8.287.978.403.892

2. Resta determinata in lire 800.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'Entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Articolo 5

1. Gli importi iscritti per l'anno 1994 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 per effetto delle variazioni indicate nella tabella "D" sono così determinati:
- il fondo globale destinato alle spese correnti (cap. 80210) in lire 12.810.000.000;
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale in lire 30.000.000.000 (cap. 80230) e lire 25.000.000.000 (cap. 80251).
Articolo 6

1. L'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , è così sostituito:
"Articolo 16
1. Le entrate derivanti da mutui, di cui all'articolo 13 della presente legge, sono destinate al finanziamento delle spese di investimento di cui alla allegata tabella 5 "Quadro di ricorso al credito".".
2. Per effetto delle variazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge, la tabella 5 annessa alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , è sostituita dalla tabella E allegata alla presente legge.
Articolo 7

1. La numerazione del capitolo 2213 denominato "Assegnazione statale per interventi contributivi nei territori di protezione e sorveglianza dei focolari di afta epizootica sviluppatisi nel 1993 (DL n. 158/1993, convertito nella legge n. 250/1993)" iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 ed istituito con legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 , è sostituita dal n.1512.
Articolo 8

1. L'utilizzo della partita n. 9 del Fondo globale per le spese di investimento (cap. 80230), è subordinato e commisurato all'effettivo accertamento delle entrate derivanti
dalle alienazioni patrimoniali (cap. 8616).
Articolo 9

1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996, approvato dall'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , sono apportate le seguenti variazioni, per sola competenza:
Variazione in diminuzione
1995
1996
Cap. 80210 "Fondo globale per le spese correnti"
Partita n. 7


200.000.000


200.000.000
Variazione in aumento


Cap. 4102 "Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alla provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "





200.000.000





200.000.000
Articolo 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




ALLEGATI OMESSI


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