crv_sgo_leggi

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 6 (BUR n. 8/1994)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 6 (BUR n. 8/1994) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REIONALE 10 GIUGNO 1991, N. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 6 (BUR n. 8/1994) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 63 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. L'articolo 63 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 63 - Lavoro straordinario.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. L'impiegato, per esigenze di servizio, è tenuto alla prestazione lavorativa anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. La spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa fissato dall'articolo 117, comma 2, lettera b).
5. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti il limite di spesa fissato per struttura possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire di norma nel mese successivo.
6. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti posti da commi precedenti.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 100 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. L'articolo 100 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 100 - Compenso per lavoro straordinario.
1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è pari:
a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
3. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
4. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22.00 e le ore 06.00.
5. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con decreto del dirigente responsabile del dipartimento per il personale, nel rispetto dei massimali ammissibili in base alle comunicazioni mensili dei dirigenti responsabili dei dipartimenti regionali.
6. Al fine di compensare la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario si utilizza il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi secondo quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lettera b).".


SOMMARIO