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Legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 (BUR n. 84/1994)

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 'Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'

Legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 (BUR n. 84/1994) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 (BUR n. 84/1994) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI"

Art. 1 - Modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituita:
"b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni."
Art. 2 - Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente comma:
"3bis. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.".
Art. 3 - Abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è abrogato
Art. 4 - Modifica dell'articolo 6, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituito:
"5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata".
Art. 5 - Introduzione dell'articolo 14/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è introdotto l'articolo 14/bis:
"Art. 14/bis - Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi comuni per scorporo o per fusione ai sensi delle lettere b) e d) dell'articolo 3, sia la revisione per aggregazione, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, delle circoscrizioni comunali.
2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.
3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11.".
Art. 6- Introduzione dell'articolo 20/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è introdotto l'articolo 20/bis:
"Art. 20/bis - Vigenza degli atti regolamentari.
1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune."


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