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Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994)

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 aprile 1985, n. 33 e n. 23 aprile 1990, n. 28 in tema di tutela dell'ambiente

Sommario: Legge Regionale 62/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 APRILE 1985, N. 33 E N. 23 APRILE 1990, N. 28 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 13, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 e dall'articolo 1, legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 .

1. La lettera c) del punto 5) del primo comma dell' articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) ( 1)

Art. 2 - Modifica dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 14, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. La lettera a) del punto 2) del primo comma dell' articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) ( 2)
2. La lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) ( 3)
3. Dopo la lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte le seguenti lettere g), h), i), l):
(omissis) ( 4)
4. La lettera b) del punto 3) del primo comma dell' articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) ( 5)

Art. 3 - Modifica dell'articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 15, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. La lettera c) del punto 3) del primo comma dell' articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il numero 3) del primo comma dell' articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) ( 6)
2. Dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è aggiunto il seguente numero 4):
(omissis) ( 7)

Art. 5 - Modifica della denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. La denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) ( 8)

Art. 6 - Modifica dell'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) ( 9)

Art. 7 - Modifica dell'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) ( 10)

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 27bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Dopo l'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27bis:
(omissis) ( 11)

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 27ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Dopo l'articolo 27bis, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27ter:
(omissis) ( 12)

Art. 10 - Modifica dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 11, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: (omissis) ( 13).
2. Nella lettera b) del primo comma dell' articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono aggiunte alla fine le seguenti parole: (omissis) ( 14) .
3. La lettera c) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 21 legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nei commi primo, terzo e quarto dell' articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Il Presidente della Provincia".

Art. 12 - Modifica dell'articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 23, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nel primo comma dell' articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Presidente della Provincia"..

Art. 13 - Modifica dell'articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 12, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Il primo comma dell' articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) ( 15)

Art. 14 - Modifica dell'articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il primo comma dell' articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) ( 16)

Art. 15 - Modifica dell'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. L'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 è così sostituito:
(omissis) ( 17)

Art. 16 - Adeguamento del Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie per adeguare l'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento alle disposizioni della presente legge.

Art. 17 - Norma transitoria.

omissis ( 18)

Art. 18 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il penultimo comma dell' articolo 41 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è da intendersi abrogato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 12 della stessa legge, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 .

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 2) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 3) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 4) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 5) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 6) Testo riportato nell’art. 21 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 7) Testo riportato nell’art. 21 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 8) Denominazione riportata nella Sezione III Capo II Titolo III della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 9) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 10) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 11) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 12) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 13) Lettera abrogata da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 14) Testo riportato nell’art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 15) Testo riportato nell’art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 16) Testo riportato nell’art. 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 17) Articolo abrogato da articolo 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
( 18) Articolo abrogato da comma 2 art. 61 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 della medesima legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in precedenza sostituito da art. 14 legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 . Il comma 3 dell'art. 17 fatto salvo dall'art. 8 comma 5 recita: "Fino all'approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2, le funzioni degli enti responsabili dei bacini di utenza già previsti per la provincia di Belluno dal piano regionale approvato con il provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 1988 sono attribuite all'amministrazione provinciale di Belluno che subentra nei rapporti giuridici in atto in capo ai singoli enti responsabili dei bacini di utenza".


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 62/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 APRILE 1985, N. 33 E N. 23 APRILE 1990, N. 28 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE



Art. 1 - Modifica dell'articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 13, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 e dall'articolo 1, legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 .

1. La lettera c) del punto 5) del primo comma dell' articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
c) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35 nonchè le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località .”
Art. 2 - Modifica dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 14, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. La lettera a) del punto 2) del primo comma dell' articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all' articolo 49, primo comma lettera a) e lettera c), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all' esercizio".
2. La lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
“ f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo”.
3. Dopo la lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte le seguenti lettere g), h), i), l):
g) autorizzando l' utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature, di quelli ad essi assimilabili, nonchè di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l' utilità ai fini agronomici; l' autorizzazione non è richiesta a chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
h) rilasciando le autorizzazioni per le operazioni di riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ad esclusione delle operazioni assoggettate al solo obbligo di comunicazione;
i) ricevendo e valutando le comunicazioni presentate dai soggetti che intendono effettuare trattamento, stoccaggio o riutilizzo dei residui assoggettati al regime semplificato previsto per il riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;
l) rilasciando le autorizzazioni all' esercizio degli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35; ".
4. La lettera b) del punto 3) del primo comma dell' articolo 5, , legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
“ b) il regolare funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, nonchè dei residui riutilizzabili".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 15, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. La lettera c) del punto 3) del primo comma dell' articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.
Art. 4 - Modifica dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il numero 3) del primo comma dell' articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
“ 3) il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani."
2. Dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è aggiunto il seguente numero 4):
4) il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti
speciali .".
Art. 5 - Modifica della denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. La denominazione dellaSezione III del Capo II del Titolo III, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
Sezione III
Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.".
Art. 6 - Modifica dell'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
Art. 26 - Piano regionale di riduzione e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede a:
a) stabilire le azioni che consentano di ridurre le quantità dei
rifiuti prodotti;
b) determinare le quantità e qualità dei rifiuti da smaltire; c) individuare gli interventi per l' organica attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di privilegiare il recupero dei materiali e la produzione di energia;
d) stabilire criteri per l' individuazione dei siti non idonei per l' installazione degli impianti di trattamento e di discarica, nonchè delle stazioni di trasferimento;
e) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonchè stabilire le forme di organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè di quelli ospedalieri, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento di risultati finali;
f) stabilire le norme tecniche per la realizzazione degli impianti e gli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative e gestionali di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e qualità , nonchè alla condizione dei luoghi;
g) preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte e l' ordine delle priorità degli interventi regionali.
2. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e si articola per fasi intermedie di organizzazione dei servizi e di realizzazione degli obiettivi.
3. Il piano dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel frattempo, nonchè delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e di tutela".
Art. 7 - Modifica dell'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
Art. 27 - Elaborati.
1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione con allegata descrizione degli ambiti territoriali d' utenza e degli impianti in funzione o di prossima realizzazione con allegata planimetria dei bacini;
b) criteri ed indirizzi per l' adozione di iniziative, anche di carattere sperimentale o pilota, dirette ad assicurare la riduzione dei rifiuti solidi urbani ed il collocamento sul mercato dei prodotti recuperati dalla selezione e dal trattamento dei rifiuti;
c) normativa tecnica per l' organizzazione della fase di raccolta;
d) normativa tecnica per l' ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento e per gli impianti di discarica controllata;
e) criteri per la progressiva introduzione, in sede di gestione degli impianti e delle raccolte, di procedure normalizzate per l' archiviazione su supporti informatici dei dati di esercizio da rendere disponibili, in tempo reale, ai vari livelli territoriali di controllo e programmazione.".
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 27bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Dopo l'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27bis:
Art. 27bis - Piano regionale di riduzione e smaltimento
dei rifiuti speciali.
1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali provvede a:
a) stimare le quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
b) individuare strategie specifiche per la riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, l' incentivazione del loro riutilizzo e l' adozione delle migliori tecnologie disponibili;
c) individuare strumenti per la conseguente qualificazione dell' offerta di smaltimento;
d) definire criteri per l' autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento, nonchè per il rinnovo delle autorizzazioni per la riqualificazione dell' offerta esistente;
e) definire una procedura per la localizzazione degli impianti, ivi compresa la determinazione dei criteri per l' individuazione dei siti non idonei;
f) definire le norme di attuazione e di gestione del piano.
2. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel frattempo, nonchè delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e di tutela".
Art. 9 - Inserimento dell'articolo 27ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Dopo l'articolo 27bis, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27ter:
Art. 27ter - Elaborati.
1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, il numero e la durata delle singole fasi, le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
b) elaborati tecnici, grafici, tabelle, schemi e diagrammi, a corredo della relazione di cui alla lettera a);
c) norme di attuazione e di gestione del piano".
Art. 10 - Modifica dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 11, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “ nonchè degli stoccaggi provvisori dei rifiuti speciali presso il produttore.".
2. Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “ di potenzialità superiore a mille.”.
abitanti - equivalenti"; .
3. La lettera c) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.
Art. 11 - Modifica dell'articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 21 legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Il Presidente della Provincia".
Art. 12 - Modifica dell'articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 23, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nel primo comma dell'articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Presidente della Provincia"..
Art. 13 - Modifica dell'articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 12, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Il primo comma dell'articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
Sono considerati impianti di seconda categoria:
a) le discariche per rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 nonchè gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali per proprio conto;
b) gli impianti di depurazione di scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non contengono sostanze pericolose comprese nell' allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 nonchè di quelli che contengono le predette sostanze ma che recapitano nelle pubbliche fognature;
c) gli impianti di depurazione che trattino gli effluenti dei sistemi fognari, gestiti da comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private nelle forme di cui all' articolo 7 terzo comma, di potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, nonchè gli impianti di depurazione di scarichi provenienti da insediamenti produttivi contenenti le sostanze pericolose comprese nell' allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 con recapito diverso dalla pubblica fognatura.".
Art. 14 - Modifica dell'articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il primo comma dell'articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria:
1) il presidente della provincia, per gli impianti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del primo comma dell' articolo 49;
2) il sindaco o l' ente titolare del servizio di fognatura e di gestione degli impianti di cui alla lettera b) del primo comma dell' articolo 49";
Art. 15 - Modifica dell'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. L'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 è così sostituito:
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi, realizzati dai produttori presso i rispettivi insediamenti, in attesa del conferimento agli impianti per il trattamento, che sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e statale, fermo restando che le comunicazioni previste per le attività di stoccaggio non assoggettate all' obbligo di autorizzazione vanno presentate alle Province competenti per territorio".
Art. 16 - Adeguamento del Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie per adeguare l'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento alle disposizioni della presente legge.
Art. 17 - Norma transitoria.
Le autorizzazioni all' esercizio degli impianti di prima categoria rilasciate dalla Regione restano valide sino alla loro naturale scadenza. Le domande presentate alla Regione sono trasferite con tutta la documentazione alle Province di competenza entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il penultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è da intendersi abrogato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 12 della stessa legge, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 .
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO