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Legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 (BUR n. 98/1994)

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 (BUR n. 98/1994) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI.

Legge abrogata dall’articolo 17, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 (BUR n. 98/1994)

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI



TITOLO I
Raccolta dei funghi


Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale.
Art. 2 - Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie e con le seguenti dimensioni minime di diametro del carpoforo:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini) cm. 2
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli) cm. 4
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini) cm. 4
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S.Giorgio, Prugnolo) cm. 2
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio) cm. 2
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla) cm. 2
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo) cm. 2
h) CLITOCYBE GEOTROPA cm. 4
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto) cm. 2
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo) cm. 3
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola) cm. 2
l) POLYPORUS poes caprae cm. 4
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette) cm. 2
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone) cm. 4
2. Per tutte le altre specie non elencate al comma 1 è vietata la raccolta allo stadio di primordio.
3. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
5. E' vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta.

1. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza e le Province per il rimanente territorio sono delegate a rilasciare l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei.
2. L'autorizzazione ha validità fino al massimo di un anno e consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciata, salvo quanto previsto al comma 7.
3. In relazione al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le Comunità montane e le Province determinano:
a) il numero massimo di autorizzazioni differenziabili in giornalieri, settimanali, mensili da rilasciare annualmente, in relazione all'estensione e alla qualità del territorio nonchè al numero degli abitanti;
b) i soggetti abilitati alla distribuzione delle autorizzazioni;
c) le giornate in cui è consentita la raccolta.
4. Nei territori appartenenti al demanio regionale, la raccolta dei funghi è autorizzata dall'ente gestore. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 4.
5. Nei territori appartenenti alle Regole la raccolta è autorizzata dalla Comunità montana, sentite le Regole medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 3.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, nei territori ricadenti nei parchi naturali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.
7. Nei comuni parzialmente montani, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Comunità montana con validità su tutto il territorio comunale.
Art. 4 - Agevolazioni alla raccolta.

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 2.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) proprietari coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.
Art. 5 - Modalità di raccolta.

1. La raccolta di funghi spontanei è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
2. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
3. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
4. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
5. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aereati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
6. E' altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 6 - Autorizzazioni speciali.

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare speciali autorizzazioni nominative a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche o a docenti di scuole di ogni ordine e grado valevoli su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e studi.
4. Le autorizzazioni, di cui al comma 1, possono essere revocate dal medesimo organo che le ha rilasciate per eventuali irregolarità commesse dal titolare delle autorizzazioni medesime.
Art. 7 - Divieti di raccolta.

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 8 - Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 3, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, dei Comuni o delle Comunità montane interessate.
Art. 9 - Istituzione Ispettorati micologici.

1. Presso ogni Unità locale socio-sanitaria è istituito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio-sanitarie medesime.
Art. 10 - Corsi didattici.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonchè la tutela della flora fungina.
Art. 11 - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

TITOLO II
Commercializzazione dei funghi


Art. 12 - Commercializzazione.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta a certificazione rilasciata dall'Ispettorato micologico di cui al comma 1 dell'articolo 9, secondo le modalità previste dai regolamenti di igiene, indicante la quantità e la qualità dei funghi oggetto del controllo.
3. Per quanto non previsto dal presente Titolo, valgono le norme di cui al Capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352.

TITOLO III
Disposizioni finali


Art. 13 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile della autorizzazione alla raccolta.
Art. 14 - Violazioni.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 2;
b) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 5;
c) da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
d) da lire 50.000 a lire 100.000 per il trasporto di funghi in contenitori non consentiti;
e) da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;
f) da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.
2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere consegnato ad enti di beneficienza ed assistenza.
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
Art. 15 - Introiti.

1. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie devono essere utilizzati a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 10.
2. I raccoglitori di funghi ad eccezione dei residenti sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000 quale rimborso per le spese sostenute dai medesimi enti.
3. Le Comunità montane possono, per comprovate necessità estendere in tutto o in parte il pagamento delle autorizzazioni ai soggetti esentati di cui al comma 2.
Art. 16 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
a) la lettera c), primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 ;
b) la lettera c), primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , così modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , limitatamente alle parole: "e 15";
c) la lettera e), primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 così come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 limitatamente alle parole "e 12, primo comma. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 kg. di funghi eccedenti la quantità consentita.";
d) l'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 ;
e) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 .
2. Il titolo della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è così modificato: "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora".
3. Il titolo del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 , è così modificato: "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora".


SOMMARIO