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Legge regionale 25 novembre 1994, n. 68 (BUR n. 101/1994)

Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , concernente 'Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994' e variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1994

Legge regionale 25 novembre 1994, n. 68 (BUR n. 101/1994) (Bilancio) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 59 , CONCERNENTE "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994" E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1994.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 novembre 1994, n. 68 (BUR n. 101/1994) (Bilancio)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 59 , CONCERNENTE "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994" E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1994



Articolo 1

1. Alla tabella "A" - "Residui attivi e passivi da riportare in bilancio" - parte entrata - allegata all'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- al capitolo 9610 "Assunzione di mutui per il finanziamento di spese di investimento attinenti alla realizzazione dei piani di sviluppo", l'importo di lire 990.350.000.000 è rideterminato in lire 1.100.000.000.000;
- dopo il capitolo 9610, è inserito il capitolo 9627 "Entrata derivante dalla contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico sanitario pubblico - Opere e tecnologie negli ospedali (articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67)" con l'importo di lire 8.930.000.000;
- il totale dei residui attivi di lire 4.976.341.197.028 è rideterminato in lire 5.094.921.197.028.
Articolo 2

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , il saldo finanziario positivo presunto, accertato in lire 1.275.648.732.170, è rideterminato in lire 1.394.228.732.170.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , sono apportate le seguenti modificazioni:
- l'importo di lire 136.115.874.602 è modificato in lire 254.695.874.602;
- alla lettera a) l'importo di lire 28.704.954.984 è modificato in lire 37.634.954.984;
- alla lettera b) l'importo di lire 100.595.280.508 è modificato in lire 210.245.280.508.
Articolo 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , gli importi scritti nelle "variazioni in aumento" e nella "variazione netta", di competenza e di cassa, sono rispettivamente modificati nei seguenti importi:
"variazioni in aumento
6.735.876.128.014
8.881.929.471.155"
"variazione netta
6.589.615.883.820
8.406.558.403.892"
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , gli importi iscritti nelle "variazioni in aumento" e nella "variazione netta", di competenza e di cassa, sono rispettivamente modificati nei seguenti importi:
"variazioni in aumento
6.858.644.249.502
8.779.223.129.868"
"variazione netta
6.588.815.883.820
8.406.558.403.892"
3. Alla Tabella "B" - "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata" e alla Tabella "C" - "Variazioni allo stato di previsione della spesa", rispettivamente allegate agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , sono apportate le variazioni di cui all'allegata "Tabella n. 1".
4. Alla Tabella "Dimostrazione analitica della destinazione dell'avanzo vincolato 1993 attraverso l'assestamento al bilancio 1994", allegata alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 59 , viene inserito il capitolo n. 060067 nella colonna delle variazioni positive con l'importo di lire 8.930.000.000 e l'importo totale della medesima colonna di lire 211.515.714.805, è modificato in lire 220.445.714.805.
5. Alla tabella "C" - Variazioni allo stato di previsione della Spesa-, la denominazione del capitolo n. 003108 è così sostituita: "Contributi alle Comunità montane per i maggiori oneri sostenuti per il personale trasferito dagli ex Consorzi forestali (articolo 12 legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 )".
Articolo 4

1. Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 , sono apportate le variazioni di cui all'allegata "Tabella n. 2".
Articolo 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SI OMETTONO GLI AGGLEGATI


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