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Legge regionale 30 novembre 1994, n. 69 (BUR n. 102/1994)

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993

Legge regionale 30 novembre 1994, n. 69 (BUR n. 102/1994) (Bilancio) (Abrogata)

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1994, n. 69 (BUR n. 102/1994) (Bilancio)

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993



Art. 1 - Conto finanziario.

1. Il conto finanziario della Regione Veneto per l'esercizio 1993 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.
Art. 2 - Entrate di competenza dell'esercizio 1993.

1. Le entrate derivanti:
- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote da esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali
accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite
in
L.
21.310.839.952.022
delle quali sono state riscosse

L.

18.502.955.131.415
e sono rimaste da riscuotere
L.
2.807.884.820.607
Art. 3 - Spese di competenza dell'esercizio 1993.

1. Le spese per:
- gli organi, le strutture ed i servizi dell'amministrazione generale;
- il sostegno del settore primario, secondario ed energetico;
- la razionalizzazione del settore terziario;
- interventi nel campo delle abitazioni;
- il potenziamento delle strutture e delle attività a servizio del territorio;
- la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente;
- la riqualificazione dei sistemi di protezione sociale e sanitaria dei cittadini;
- le strutture ed i servizi per la cultura, la scuola, la formazione professionale ed il tempo libero;
- gli oneri non ripartibili e per le contabilità speciali
impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite
in
L.
21.910.247.106.230
delle quali sono state pagate

L.

18.808.387.870.857
e sono rimaste da pagare
L.
3.101.859.235.373
Art. 4 - Residui attivi dell'esercizio 1992 e precedenti.

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1992 risultavano stabiliti
in
L.
3.838.161.504.376
dei quali nell'esercizio 1993 sono stati riscossi
L.
1.524.013.645.955
sono stati riaccertati in meno
L.
27.111.482.000
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1993
L.
2.287.036.376.421
Art. 5 - Residui passivi dell'esercizio 1992 e precedenti.

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1992 risultavano stabiliti
in
L.
2.444.313.089.367
dei quali nell'esercizio 1993 sono stati pagati
L.
1.211.665.013.786
sono stati eliminati
L.
638.193.640.672
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1993
L.
594.454.434.909
Art. 6 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1993.

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
-
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1993 (articolo 2)
L.
2.807.884.820.607
-
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)
L.
2.287.036.376.421
Residui attivi al 31 dicembre 1993
L.
5.094.921.197.028
Art. 7 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1993.

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
-
somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1993 (articolo 3)
L.
3.101.859.235.373
-
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)
L.
594.454.434.909
Residui passivi al 31 dicembre 1993
L.
3.696.313.670.282
Art. 8 - Situazione di cassa.

1. La situazione di cassa dell'esercizio 1993 è determinata come segue:



-
Differenza di cassa al 31 dicembre 1992
L.
11.294.687.303
-
Riscossioni dell'esercizio 1993:



in conto residui
L.
1.524.013.645.955



in conto competenza
L.
18.502.955.131.415
L.
20.026.968.777.370


L.
20.015.674.090.067
-
Pagamenti dell'esercizio 1993:



in conto residui
L.
1.211.665.013.786



in conto competenza
L.
18.808.387.870.857
L.
20.020.052.884.643
Deficit di cassa al 31 dicembre 1993
L.
4.378.794.576
Art. 9 - Situazione amministrativa.

1. E' accertato nella somma di lire 1.394.228.732.170 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1993 come risulta dai seguenti dati:
ATTIVO
-
Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1992
L.
1.382.553.727.706
-
Entrate accertate nell'esercizio 1993
L.
21.310.839.952.022
-
Diminuzione residui attivi provenienti dall'esercizio 1992 e precedenti:



-
accertati al 1° gennaio 1993
L.
3.838.161.504.376



-
accertati al 31 dicembre 1993
L.
3.811.050.022.376


In meno

27.111.482.000
Totale attivo

22.666.282.197.728
PASSIVO
-
Spese impegnate nell'esercizio 1993
L.
21.910.247.106.230
-
Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 1992 e precedenti:



-
accertati al 1° gennaio 1993
L.
2.444.313.089.367



-
accertati al 31 dicembre 1993
L.
1.806.119.448.695


In meno
L.
638.193.640.672
Totale
L.
21.272.053.465.558
Saldo finanziario positivo
L.
1.394.228.732.170
Totale a pareggio dell'attivo
L.
22.666.282.197.728
Art. 10 - Conto generale del patrimonio.

1. É approvato il conto generale del patrimonio per l'anno finanziario 1993 di cui all'articolo 104 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , allegato alla presente legge.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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