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Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71 (BUR n. 109/1994)

Modifiche alle norme transitorie e finali dellalegge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71 (BUR n. 109/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ALLE NORME TRANSITORIE E FINALI DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA".

Legge di novellazione : vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 71 (BUR n. 109/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ALLE NORME TRANSITORIE E FINALI DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA"



Art. 1 - Modifica all'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è sostituita dalla seguente:
"a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, iscritti nelle graduatorie già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al 30 giugno 1994 e che possano attestare l'effettiva prestazione dell'attività di sostituto di titolare di licenza e il possesso della relativa autorizzazione a collaboratore motoscafista rilasciata dal comune di Venezia;".
Art. 2 - Modifica all'articolo 47, comma 6 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
1. Al comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", dopo le parole "15 gennaio 1992, n. 21" sono inserite le seguenti: "o che entro tale data abbiano superato la prova di idoneità per l'iscrizione alla graduatoria del ruolo dei sostituti".
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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