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Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 (BUR n. 109/1994)

Interventi a favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che impiegano lavoratori in cassa integrazione od in mobilità e disoccupati di lunga durata in opere e servizi socialmente utili

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 (BUR n. 109/1994)

INTERVENTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 CHE IMPIEGANO LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE OD IN MOBILITA' E DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA IN OPERE E SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

Art. 1 - Finalità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, conformemente alla legislazione statale vigente, impiegano lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, in opere e servizi socialmente utili.

Art. 2 - Contenuti delle istanze.

1. Le richieste di contributo vanno rivolte con lettera raccomandata alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, e devono essere corredate dei relativi progetti contenenti i seguenti essenziali elementi:
a) natura dell'opera o servizio socialmente utile a carattere locale e comunque non ultra regionale;
b) durata del progetto;
c) numero lavoratori impiegati;
d) eventuale programma di formazione o riqualificazione;
e) preventivo di spesa;
f) estremi dell'atto deliberativo della Commissione regionale per l'impiego di approvazione del progetto. ( 1)

Art. 3 - Criteri di finanziamento.

1. I contributi sono assegnati in ragione di lire 150.000 mensili per ogni unità lavorativa, e per progetti che prevedano l'impiego di almeno cinque unità lavorative per la durata minima di sei mesi.
1 bis. Dall’esercizio finanziario 1999 in poi i contributi regionali in favore delle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, vengono erogati nei limiti fissati dallo specifico stanziamento di bilancio, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con deliberazione adottata entro il 31 marzo di ogni anno sentita la competente Commissione consiliare. ( 2)
1 ter. La Giunta regionale fissa i criteri di cui al comma 1 bis con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed agli indirizzi conseguentemente assunti dalla Commissione regionale per l’impiego del Veneto. ( 3)

Art. 4 - Istruttoria ed approvazione.

1. Le richieste di contributo, previa istruttoria del dipartimento per i problemi del lavoro, da effettuarsi, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge, entro il 30 aprile di ogni anno, sono sottoposte, nella prima seduta utile, all'approvazione della Giunta regionale che assegna i contributi fino al concorso dello stanziamento autorizzato nell'esercizio di riferimento.

Art. 5 - Criteri di priorità.

1. In caso di richiesta di finanziamenti superiore allo stanziamento i progetti sono ammessi al contributo secondo criteri di rilevanza sociale dell'opera o servizio, durata, numero dei lavoratori impiegati, contenuti di formazione e riqualificazione, entità della spesa.

Art. 6 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, e limitatamente allo stanziamento 1994, i contributi sono assegnati, in deroga ai criteri indicati nei precedenti articoli ed in proporzione al numero di lavoratori effettivamente avviati dalle competenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni pubbliche che hanno attivato opere e servizi socialmente utili sulla base di progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego a decorrere dal 1° giugno 1993.
2. I dati in questione sono assunti direttamente presso la segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego e le amministrazioni pubbliche titolari di progetto, e le relative assegnazioni di contributi sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Sono esclusi dai contributi i progetti destinatari di altre forme di finanziamento regionale.

Art. 7 - Norma finanziaria.

omissis ( 4)

Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Per l’esercizio finanziario 1998 l’art. 1 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 18 proroga al 30 settembre 1998 il termine fissato per la presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle domande di contributo per progetti di lavoro socialmente utili
( 2) Comma aggiunto da art. 3 legge regionale 16 aprile 1998, n. 18
( 3) Comma aggiunto da art. 3 legge regionale 16 aprile 1998, n. 18
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 (BUR n. 109/1994)

INTERVENTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 CHE IMPIEGANO LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE OD IN MOBILITA' E DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA IN OPERE E SERVIZI SOCIALMENTE UTILI



Art. 1 - Finalità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, conformemente alla legislazione statale vigente, impiegano lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, in opere e servizi socialmente utili.
Art. 2 - Contenuti delle istanze.

1. Le richieste di contributo vanno rivolte con lettera raccomandata alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, e devono essere corredate dei relativi progetti contenenti i seguenti essenziali elementi:
a) natura dell'opera o servizio socialmente utile a carattere locale e comunque non ultra regionale;
b) durata del progetto;
c) numero lavoratori impiegati;
d) eventuale programma di formazione o riqualificazione;
e) preventivo di spesa;
f) estremi dell'atto deliberativo della Commissione regionale per l'impiego di approvazione del progetto.
Art. 3 - Criteri di finanziamento.

1. I contributi sono assegnati in ragione di lire 150.000 mensili per ogni unità lavorativa, e per progetti che prevedano l'impiego di almeno cinque unità lavorative per la durata minima di sei mesi.
Art. 4 - Istruttoria ed approvazione.

1. Le richieste di contributo, previa istruttoria del dipartimento per i problemi del lavoro, da effettuarsi, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge, entro il 30 aprile di ogni anno, sono sottoposte, nella prima seduta utile, all'approvazione della Giunta regionale che assegna i contributi fino al concorso dello stanziamento autorizzato nell'esercizio di riferimento.
Art. 5 - Criteri di priorità.

1. In caso di richiesta di finanziamenti superiore allo stanziamento i progetti sono ammessi al contributo secondo criteri di rilevanza sociale dell'opera o servizio, durata, numero dei lavoratori impiegati, contenuti di formazione e riqualificazione, entità della spesa.
Art. 6 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, e limitatamente allo stanziamento 1994, i contributi sono assegnati, in deroga ai criteri indicati nei precedenti articoli ed in proporzione al numero di lavoratori effettivamente avviati dalle competenti Sezioni circoscrizionali per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni pubbliche che hanno attivato opere e servizi socialmente utili sulla base di progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego a decorrere dal 1° giugno 1993.
2. I dati in questione sono assunti direttamente presso la segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego e le amministrazioni pubbliche titolari di progetto, e le relative assegnazioni di contributi sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Sono esclusi dai contributi i progetti destinatari di altre forme di finanziamento regionale.
Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di lire 3.500 milioni per il triennio 1994-1996 derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione per competenza e cassa di lire 500 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per sola competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" - partita n. 6 "Lavori socialmente utili" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo n. 72082 denominato "Interventi a favore di amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in cassa integrazione od in mobilità e disoccupati di lunga durata in opere e servizi socialmente utili", con lo stanziamento, per competenza e cassa di lire 500 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per sola competenza.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO