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Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8 (BUR n. 8/1994)
Contributo straordinario al Cuoa
Sommario
“Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8 (BUR n. 8/1994) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CUOA
Legge abrogata dall’articolo 103, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8 (BUR n. 8/1994) (Abrogata)
- CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CUOA
Sommario
“Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 8 (BUR n. 8/1994) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CUOA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, riconoscendo la rilevanza delle attività svolte, senza fine di lucro, dal consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (CUOA), in favore della promozione professionale e della preparazione dei quadri pubblici e privati nel campo della direzione, organizzazione, gestione e controllo di enti ed imprese, al fine di concorrere al rilancio e perfezionamento delle attività istituzionali dell'ente, concede un contributo straordinario di 800 milioni.
Art. 2 - Modalità di erogazione.
1. All'erogazione del contributo straordinario, da liquidarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 , mediante utilizzo del fondo globale spese correnti iscritto al capitolo 80210 partita n. 5 "Contributo straordinario al CUOA" del bilancio di previsione l'esercizio finanziario 1993.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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