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Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 (BUR n. 6/1995)

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, relativo ai centri di servizio per il volontariato

Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1 (BUR n. 6/1995) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, n. 40 , RELATIVO AI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO.

Legge di novellazione : vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (BUR n. 6/1995) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, n. 40 , RELATIVO AI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO



Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 .

1. L'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Centri di servizio.
1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto, con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 integrate da quelle della presente legge.
3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto ministeriale, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.".
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 14 bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , è inserito il seguente articolo 14 bis:
"Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio.
1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;
e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.
2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonchè di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.
3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato.".
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 14 ter.

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , è inserito il seguente:

"Art. 14 ter - Sedi dei centri di servizio.
1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di servizio.
2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel territorio.".
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 14 quater.

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , è inserito il seguente:
"Art. 14 quater - Comitato di gestione del fondo speciale regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.
2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.".


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