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Legge regionale 20 marzo 1995, n. 11 (BUR n. 27/1995)

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 'Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia' e successive modifiche

Legge regionale 20 marzo 1995, n. 11 (BUR n. 27/1995) (Novellazione)

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1995, n. 11 (BUR n. 27/1995) (Novellazione)

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" E SUCCESSIVE MODIFICHE



Art. 1 - Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 sono aggiunti i commi seguenti:
"6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate.
7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate.".
Art. 2 - Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Il cumulo non è ammesso tra licenza per il servizio di taxi e autorizzazione per il servizio gran turismo di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.".


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