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Legge regionale 30 marzo 1995, n. 16 (BUR n. 30/1995)
Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 'Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale'
Sommario
“Legge regionale 30 marzo 1995, n. 16 (BUR n. 30/1995) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE".
Legge abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , operata dall’articolo 50, della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
SOMMARIO
- Legge regionale 30 marzo 1995, n. 16 (BUR n. 30/1995) (Abrogata)
- MODIFICA DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE".
Sommario
“Legge regionale 30 marzo 1995, n. 16 (BUR n. 30/1995) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"
Articolo 1
1. Il primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale", viene così sostituito:
"Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono concessi contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi. Sono inoltre beneficiari di contributi gli Enti locali concedenti, proprietari delle immobilizzazioni materiali utilizzate per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico.".
SOMMARIO
- Legge regionale 30 marzo 1995, n. 16 (BUR n. 30/1995) (Novellazione)
- MODIFICA DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"