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Legge regionale 13 aprile 1995, n. 19 (BUR n. 36/1995)

Modifica della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere'

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 19 (BUR n. 36/1995) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"

Legge abrogata dall’articolo 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 aprile 1995, n. 19 (BUR n. 36/1995) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 .

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 è aggiunto il seguente comma:
"9. Per dotare di servizi privati le camere delle strutture ricettive esistenti e non comprese nel comma 8, le misure fissate dalle norme dei regolamenti edilizi comunali, relativamente alla superficie e alla cubatura delle camere, possono essere ridotte fino a un massimo del venti per cento, a condizione che siano garantite adeguate apparecchiature per l'areazione e il ricambio dell'aria.".
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO