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Legge regionale 14 aprile 1995, n. 23 (BUR n. 37/1995)

Variazione del bilancio 1995

Legge regionale 14 aprile 1995, n. 23 (BUR n. 37/1995) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE DEL BILANCIO 1995.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 aprile 1995, n. 23 (BUR n. 37/1995) (Bilancio)

VARIAZIONE DEL BILANCIO 1995



Articolo 1

1. Al bilancio di previsione per l'anno 1995 approvato con legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 , sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario presunto di lire 1.407.713.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 è elevato a lire 1.423.478.000.000 in conseguenza del trasferimento all'esercizio 1995 delle autorizzazioni di spesa, analiticamente individuate nell'allegata tabella A, corrispondenti ad assegnazioni statali a destinazione vincolata non impegnate nel corso del 1994.
Articolo 3

1. Il fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 80030 determinato in lire 443.753.000.000 dall'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 , è ridotto a lire 424.024.590.504 per effetto delle variazioni apportate nell'allegata tabella A.
Articolo 4

1. Per effetto delle variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, di cui alla tabella A allegata, alla tabella 5 "Quadro dimostrativo del ricorso al credito" allegata alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 lo stanziamento al capitolo n. 3102 è ridotto da lire 4.750.000.000 a lire 2.750.000.000 e lo stanziamento del capitolo n. 11540 è ridotto da lire 3.100.000.000 a lire 2.750.000.000.
2. Nella medesima tabella 5 sono inseriti i capitoli n. 53022 "Contributi agli enti locali per l'acquisto di mezzi e delle dotazioni per gli interventi di protezione civile ( legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 )" con lo stanziamento di lire 400.000.000; n. 71020 "Contributi a comuni ed istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie ( legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 )", con stanziamento di lire 1.500.000.000 e n. 73008 "Contributo straordinario all'istituto "C. Gris" di Mogliano Veneto per la realizzazione di una struttura da destinare ad attività idroterapica e natatoria a favore dei disabili", con stanziamento di lire 500.000.000.

Articolo 5

1. Nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995 le descrizioni dei capitoli nn. 11498, 11499 e 12572 sono così modificate:
vecchie descrizioni:
11498 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 ;
11499 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 (somma finanziata con assegnazione statale);
12572 Anticipazione regionale per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali (articolo 34, comma 1 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 );
nuove descrizioni:
11498 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 ;
11499 Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 (somma finanziata con assegnazione statale);
12572 Integrazione regionale per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali (articolo 34, comma 1 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 ).
Articolo 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO