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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 24 (BUR n. 38/1995)

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 'Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico'

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 24 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1987, n. 12 "NORMATIVA REGIONALE PER LE INCENTIVAZIONI DI INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO"

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 24 (BUR n. 38/1995) (Novellazione)

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1987, n. 12 "NORMATIVA REGIONALE PER LE INCENTIVAZIONI DI INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO"



Art. 1 - Modifiche dell'articolo 3 e dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:
"I contributi regionali sono concessi in conto capitale nella misura massima del venti per cento complessivo della spesa ammessa a contributo.".
2. All'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Alla liquidazione del contributo provvede il dirigente del Dipartimento per il turismo, sulla base del nullaosta rilasciato dal dirigente dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.".
Art. 2 - Norma transitoria.

1. Il contributo assegnato alle domande di cui ai piani di riparto degli anni 1987, 1988/1989, 1992 e 1994, ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , nella misura annua definita dai provvedimenti di riparto e per un importo complessivo pari a tre annualità, è liquidato, qualora il pagamento non sia già stato perfezionato, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e integrato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
Art. 3 - Incentivazione turistico-ricettiva.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi alle domande del piano di riparto dell'anno 1994 dichiarate ammissibili e non accolte per mancanza di risorse finanziarie, utilizzando lo stanziamento iscritto al capitolo n. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995, approvato con legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 e relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .
2. Il contributo assegnato alle domande di cui al comma 1 è pari al diciotto per cento complessivo della spesa ammessa ai benefici di legge.


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