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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 (BUR n. 38/1995)

Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)

ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE VENETO DEI MUSEI ETNOGRAFICI

Legge abrogata dalla lett. e) comma 1 dall’articolo 40 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 (BUR n. 38/1995)

ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE VENETO DEI MUSEI ETNOGRAFICI



Art. 1 - Sistema regionale dei musei etnografici.

1. E' istituito il Sistema regionale veneto dei musei etnografici. Del Sistema fanno parte i musei etnografici del Veneto così come definiti, ai sensi dell'articolo 2 ed istituiti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .
Art. 2 - Classificazione dei musei etnografici.

1. La Giunta regionale definisce i requisiti che i musei devono possedere per poter essere classificati musei etnografici e ne cura la tenuta dell'elenco.
Art 3 - Iniziative.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative volte alla catalogazione, sistemazione e divulgazione dei musei etnografici del Veneto ai fini della conoscenza e valorizzazione delle culture locali.
Art. 4 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti normali", partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo n. 70094 "Spese per il Sistema regionale veneto dei musei etnografici" con stanziamento di lire 50 milioni per competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70094 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.


SOMMARIO