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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (BUR n. 38/1995)

Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (BUR n. 38/1995)

ADEGUAMENTO DI LEGGI REGIONALI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

Art. 1 - Modifica della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 . (1)

(omissis) ( 2)

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 .

1. (omissis) ( 3)
2. É abrogato l'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 .

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .

1. Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 4)
2. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 5)
3. Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 6)
4. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituita:
(omissis) ( 7)
5. L' articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino.
(omissis) ( 8)
6. L' articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti.
(omissis) ( 9)
7. L' articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 10 - Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale.
(omissis) ( 10)
8. L' articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici.
(omissis) ( 11)
9. Il comma 2 dell' articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 12)
10. Il comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 13)
11. L' articolo 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale.
(omissis) ( 14)
12. Il comma 1 dell' articolo 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 15)
13. Il comma 3 dell' articolo 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 16)
14. Il comma 2 dell' articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
(omissis) ( 17)
15. Dopo il comma 3 dell' articolo 29 è inserito il seguente comma 4:
(omissis) ( 18)
16. Dopo il comma 3 dell' articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 aggiungere il seguente comma:
(omissis) ( 19)
17. All' articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
(omissis) ( 20)
18. L' articolo 32 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 32 - Mutui integrativi.
(omissis) ( 21)
19. Sono abrogati il comma 3 dell' articolo 7, gli articoli 11, 12, 18, 26 e il comma 2 dell' articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .

Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , è aggiunto il seguente comma 4:
(omissis) ( 22)

Art. 5 - Parere comunitario di compatibilità.

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.
2. La pubblicazione della presente legge nonché dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima è effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1.


Note

( 1) Per errore materiale la data pubblicata sul BUR 18 giugno è errata perché trattasi della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 .
( 2) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
( 3) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 8 legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 . In precedenza testo riportato in legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 .
( 4) Testo riportato in art. 2 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 5) Testo riportato in art. 6 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 6) Testo riportato in art. 7 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 7) Testo riportato in art. 7 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 8) Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 9) Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 10) Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 11) Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 12) Testo riportato in art. 20 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 13) Testo riportato in art. 21 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 14) Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 15) Testo riportato in art. 24 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 16) Testo riportato in art. 24 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 17) Testo riportato in art. 29 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 18) Testo riportato in art. 29 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 19) Testo riportato in art. 31 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 20) Testo riportato in art. 31 legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 21) Testo riportato in legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
( 22) Testo riportato in art. 2 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 (BUR n. 38/1995)

ADEGUAMENTO DI LEGGI REGIONALI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA



Art. 1 - Modifica della legge regionale 18 giugno 1991, n. 15 . (1)

1. L'articolo 13 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 15 , è così sostituito:
"Art. 13 - Provvidenze.
1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:
a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 4 per ricavarne locali da destinare:
1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;
2) alla ricettività, fino a un massimo di dodici posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo;
b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;
c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici e telefonici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;
d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni;
e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni.
2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.
3. Per le opere realizzate in zone montane e collinari, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile.
4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all'articolo 2 della presente legge.
5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre leggi regionali o statali.
6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 12.".
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 .

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 , è così sostituito:
"Art. 2 - Interventi ordinari.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola, un contributo di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti previsti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli.
2. La Giunta regionale é altresì autorizzata a concedere all'Associazione bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.".
2. É abrogato l'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 .
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , sulla base di criteri di ordine socio-economico, strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:
a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.".
3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"1. Al fine di valorizzare le risorse foraggiere delle zone montane, attraverso il miglioramento, la razionalizzazione e l'adeguamento tecnologico della foraggicoltura, a imprenditori agricoli associati, a cooperative e ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi per investimenti collettivi riguardanti la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione del foraggio, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ed in ogni caso per importi non superiori al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.".
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituita:
"c) la provvista ed installazione di impianti per l'essiccazione, o altri sistemi di condizionamento del foraggio nonché per il suo stoccaggio".
5. L'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino.
1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici.
2. Possono essere altresì concessi alle associazioni provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di accoppiamento programmato e per la relativa attività di assistenza tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.".
6. L'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti.
1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della capacità produttiva, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.".
7. L'articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 10 - Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale.
1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di:
a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica;
b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione dell'inseminazione strumentale.".
8. L'articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici.
1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi:
a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche;
b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per la predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e non comportare un incremento della capacità produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.".
9. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"2. Il premio di cui al comma 1 non potrà superare od essere cumulato all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92.".
10. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli boschivi.".
11. L'articolo 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale.
1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilità interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.".
12. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"1. La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento del valore di stima determinato dalla competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori.".
13. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"3. Il valore di stima di cui al comma 1 non può in ogni caso risultare superiore al valore di mercato.".
14. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di lire sei mila per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente disagiate, nella misura di lire dodicimila in boschi altamente disagiati e di lire venticinquemila in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo.".
15. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 è inserito il seguente comma 4:
"4. I contributi di cui al presente articolo non devono in ogni caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2.".
16. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 aggiungere il seguente comma:
"4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime.".
17. All'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
"5. I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti già realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare il superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima normativa.
6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale.".
18. L'articolo 32 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:
"Art. 32 - Mutui integrativi.
1. La Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici anni pari alla differenza tra spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti agli articoli 6, 13, 16 e 25, nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91.".
19. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 7, gli articoli 11, 12, 18, 26 e il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .
Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Nell'ambito delle priorità e preferenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale può riservare quota delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di iniziative presentate da cooperative, associazioni o società di persone che, mediante lo svolgimento di attività agricole o zootecniche, occupino in forma stabile persone disabili o altri soggetti per i quali è in atto un processo di reinserimento sociale.".
Art. 5 - Parere comunitario di compatibilità.

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.
2. La pubblicazione della presente legge nonché dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima è effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1. (1)

_________
(1) Nota in calce alla L.R. riportata nel BUR n. 38/1995:
"L'art. 44, comma 1° dello Statuto prevede che la pubblicazione delle leggi regionali avvenga entro cinque giorni dalla promulgazione.
La promulgazione, inoltre, deve avvenire entro dieci giorni dall'apposizione del visto del Commissario di Governo, come recato dall'art. 43, comma 1°, dello Statuto e dall'art. 127, comma 2°, della Costituzione.
Pertanto, nell'adempiere all'obbligo costituzionale della promulgazione e statutario della pubblicazione, si fa presente che in ossequio al dettato del legislatore regionale, recato dall'art. 5, comma 1°, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 , l'efficacia della legge medesima decorrerà dal giorno in cui verrà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e alle eventuali condizioni nello stesso previste.
Del parere comunitario sarà data informazione mediante apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione."



Note

( 1) Trattasi di un errore materiale, la data è 18 luglio.


SOMMARIO