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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 (BUR n. 38/1995)

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 'Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro alimentari del Veneto'

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 (BUR n. 38/1995) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1988, n. 11 "INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL VENETO"

Legge abrogata ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 (BUR n. 38/1995) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1988, n. 11 "INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL VENETO"



Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 .

1. L'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle associazioni dei produttori, dei consorzi di tutela, degli enti strumentali regionali, nonché dei consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto.
2. La Giunta regionale è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.
3. L'utilizzazione del marchio è consentita per prodotti che per zona di produzione, per sistema di produzione e di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche offrono particolari garanzie a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e determina i relativi disciplinari di produzione nei quali sono previste le caratteristiche qualitative richieste per la qualificazione del prodotto;
b) rilascia, su parere del comitato tecnico operativo di cui all'articolo 4, l'autorizzazione all'uso del marchio subordinandola alla sottoscrizione di una convenzione di utilizzazione, nella quale sono stabiliti gli obblighi e le responsabilità del richiedente;
c) vigila sulla persistente corrispondenza dei prodotti che usufruiscono del marchio ai disciplinari di produzione e sul rispetto della convenzione di utilizzazione;
d) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge o la convenzione.
5. Per l'esercizio dell'attività di controllo, anche nei luoghi di produzione e consumo, la Giunta regionale può avvalersi, mediante specifica convenzione, di organismi specializzati nel settore.".
Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 .

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Comitato tecnico operativo.
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico operativo, composto da:
a) il dirigente coordinatore del Dipartimento per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, con funzioni di Presidente;
b) un esperto in legislazione alimentare;
c) un esperto in marketing;
d) un esperto in tecniche di controllo;
e) un esperto per ciascuno dei settori che ricomprendono prodotti ammessi al marchio.
f) un esperto designato dalle Associazioni di consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 .
2. Gli esperti sono nominati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di nomine di competenza regionale.
3. Il Comitato tecnico operativo esprime parere sui disciplinari di produzione e sulle convenzioni di utilizzazione del marchio, curandone il successivo aggiornamento in relazione al progresso scientifico e tecnologico, nonché sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il funzionamento del comitato tecnico operativo.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 .

1. L'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Procedura per la protezione organizzata dei prodotti del Veneto.
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio regionale.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 .

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Intervento regionale.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare direttamente o attraverso gli enti strumentali regionali, studi ed indagini finalizzati alla qualificazione delle produzioni agroalimentari e a finanziare programmi annuali di iniziative in tema di riconoscimento e qualificazione e gestione dei controlli di qualità delle produzioni agroalimentari venete.".
Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituita come segue:
"c) il Dipartimento per la promozione la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;".
Art. 6 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 .

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 2.135.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante reintroito al capitolo n. 8370 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1995 della somma di pari importo già assegnata all'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) per le attività della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e non impegnata dallo stesso ente entro il 31 dicembre 1994.
2. Il capitolo n. 8370 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1995 assume la seguente nuova denominazione "Recupero dall'ESAV di somme non utilizzate su finanziamenti concessi dalla Regione del Veneto per l'attività di ricerca e sperimentazione nonché per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari" e i relativi stanziamenti, di competenza e di cassa, sono incrementati di lire 2.135.000.000 per l'esercizio finanziario 1995; nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 è istituito il capitolo n. 12548 che assume la denominazione "Iniziative regionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari" con lo stanziamento di lire 2.135.000.000 per competenza e per cassa.".
Art. 7 - Abrogazione.

1. Sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 9 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 .
Art. 8 - Norme d'attuazione.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone con proprio provvedimento, ove necessario, gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni già spettanti all'ESAV e al consorzio per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto costituito a norma dell'articolo 5 della legge n. 11/1988.


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