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Legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 (BUR n. 39/1995)

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per l'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova

Legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 (BUR n. 39/1995) (Abrogata)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE CELEBRAZIONI PROMOSSE PER L'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 (BUR n. 39/1995)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE CELEBRAZIONI PROMOSSE PER L'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, interprete dei valori e dei sentimenti della tradizione religiosa e popolare della comunità dei Veneti, residenti ed emigrati ed in armonia con le finalità dell'articolo 2 dello Statuto, concorre, mediante la concessione di contributi: di lire 300 milioni per la realizzazione di "Progetti di solidarietà" e di lire 400 milioni per la realizzazione del programma di iniziative celebrative dell'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova, promosse ed organizzate dall'ente promotore "Provincia padovana dei frati minori conventuali".
Art. 2 - Assegnazione del contributo.

1. I contributi regionali di cui all'articolo 1 concorrono al finanziamento dei seguenti progetti e interventi:
a) progetto solidarietà di accoglienza di madri sieropositive Casa "Sant'Antonio da Padova";
b) spese relative al restauro di opere d'arte della Basilica di Sant'Antonio, nonchè a iniziative editoriali, all'organizzazione di convegni ed altre attività connesse alla promozione e organizzazione generale.
2. La Giunta regionale delibera l'assegnazione e la ripartizione del contributo per le singole iniziative di cui al comma 1, all'atto della presentazione del relativo programma da parte dell'ente promotore, corredato del preventivo di spesa.
3. Il dirigente regionale generale del Dipartimento per le attività culturali provvede alla liquidazione di un acconto del contributo concesso, nella misura del cinquanta per cento degli importi deliberati dalla Giunta regionale. Il saldo viene erogato su presentazione del consuntivo delle iniziative svolte e delle spese sostenute.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per lire 400 milioni mediante corrispondente riduzione per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, e per lire 300 milioni mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 88030 del bilancio medesimo.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito il capitolo n. 70038 denominato "Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per l'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova" nonchè alla realizzazione di un progetto solidarietà di accoglienza di madri sieropositive Casa "Sant'Antonio da Padova" con lo stanziamento di lire 700 milioni per competenza e per cassa.


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