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Legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 (BUR n. 39/1995)

Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Veneto

Legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 (BUR n. 39/1995)

PROMOZIONE E SVILUPPO DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI NELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove e favorisce la realizzazione nel Veneto di un Parco scientifico e tecnologico multipolare, articolato nei poli di Padova, Venezia e Verona e nei centri e strutture ad esso connessi.

Art. 2 - Attuazione della legge e ruolo della Veneto Innovazione spa.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della Veneto Innovazione spa con la quale stipula apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. La Giunta regionale emana indirizzi per lo svolgimento delle attività della Veneto Innovazione spa, ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo di cui all'articolo 3 sono contenuti nella convenzione, di cui al comma 1.

Art. 3 - Costituzione di un fondo speciale.

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 è istituito presso la Veneto Innovazione spa un fondo speciale con la dotazione di lire 1.500 milioni per l'anno 1995 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Art. 4 - Oggetto degli interventi.

1. Il fondo di cui all'articolo 3 è destinato alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:
a) studi di fattibilità e progettazioni esecutive;
b) realizzazione, ristrutturazione e locazione d'immobili;
c) progetti ed attività di innovazione e ricerca;
d) progetti ed attività a livello di rete regionale.
2. Il finanziamento degli interventi è subordinato alla loro attuazione, secondo criteri e modalità operative definiti dalla Giunta regionale.

Art. 5 - Soggetti beneficiari.

1. Sono ammessi a presentare domanda per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 3:
a) Veneto Innovazione spa;
b) società miste;
c) società consortili miste o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) consorzi misti o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
e) enti pubblici;
f) società cooperative.
2. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, contestualmente al disegno di legge di bilancio.

Art. 6 - Contributi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento degli investimenti o delle attività ammissibili, al netto dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile è di lire 700 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative comunitarie nonché da leggi statali o regionali, nel rispetto comunque delle regole comunitarie in tema di intensità di aiuti.
4. Le attività produttive e di ricerca che si insediano nel Parco scientifico tecnologico multipolare possono essere ammesse ai benefici di cui alle leggi regionali aventi finalità di sostegno alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.

Art. 7 - Criteri e procedure per la concessione dei contributi.

1. I soggetti di cui all'articolo 5 devono presentare alla Veneto Innovazione spa un progetto contenente la descrizione dettagliata dell'iniziativa, secondo i criteri procedurali che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
a) iniziative riferite al progetto Nest-network for science and technology, Parco scientifico tecnologico multipolare del Veneto, predisposto dalla Veneto Innovazione spa;
b) iniziative di particolare interesse per le piccole e medie imprese venete dei settori primario, secondario e terziario;
c) iniziative che consentano l'interconnessione tra i sistemi informativi della Regione Veneto e del Parco scientifico tecnologico multipolare;
d) iniziative derivanti da studi e progetti approvate in sede comunitaria;
e) iniziative che si avvalgono del contributo comunitario a valere sul IV Programma quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.

Art. 8 - Istruttoria delle domande.

1. La Veneto Innovazione spa, provvede all'istruttoria delle domande presentate dai soggetti aventi titolo, verificandone la corrispondenza con le disposizioni di cui alla presente legge e con la convenzione di cui all' articolo 2.
2. A seguito delle risultanze dell'istruttoria, la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti.

Art. 9

1. Allo scopo di favorire l'avvio del polo veronese e del polo padovano del Parco scientifico multipolare veneto nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all' articolo 3, è riservato l'importo di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, finalizzati alla realizzazione di:
a) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo delle tecnologie agro-alimentari in collaborazione con l'Università di Verona e il Consorzio zona agroindustriale (ZAI);
b) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo dell'informatica, delle applicazioni ingegneristico-industriali, delle agro-biotecnologie in collaborazione con l'Università di Padova e il Consorzio zona industriale di Padova (ZIP).

Art. 9 bis - Parco scientifico tecnologico "Agripolis"

1. Al fine di favorire lo sviluppo del Parco scientifico tecnologico "Agripolis" di Legnaro (PD), la Regione del Veneto assegna all'ESAV un contributo straordinario per partecipare, sia in conto capitale che quale contributo del socio, alla costituenda società consortile di gestione preposta alla promozione ed al coordinamento delle iniziative di avvio e finanziamento del Parco stesso.
2. La partecipazione dell'ESAV avviene con le modalità e secondo le direttive e i programmi approvati dalla Regione. ( 1)

Art. 10 - Norma finanziaria.

omissis ( 2)


Note

( 1) Articolo aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 ; l'ESAV è stato soppresso dall'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'azienda regionale Veneto agricoltura.
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 21 aprile 1995, n. 36 (BUR n. 39/1995)

PROMOZIONE E SVILUPPO DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI NELLA REGIONE VENETO



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove e favorisce la realizzazione nel Veneto di un Parco scientifico e tecnologico multipolare, articolato nei poli di Padova, Venezia e Verona e nei centri e strutture ad esso connessi.
Art. 2 - Attuazione della legge e ruolo della Veneto Innovazione spa.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della Veneto Innovazione spa con la quale stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. La Giunta regionale emana indirizzi per lo svolgimento delle attività della Veneto Innovazione spa, ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo di cui all'articolo 3 sono contenuti nella convenzione, di cui al comma 1.
Art. 3 - Costituzione di un fondo speciale.

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 è istituito presso la Veneto Innovazione spa un fondo speciale con la dotazione di lire 1.500 milioni per l'anno 1995 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
Art. 4 - Oggetto degli interventi.

1. Il fondo di cui all'articolo 3 è destinato alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:
a) studi di fattibilità e progettazioni esecutive;
b) realizzazione, ristrutturazione e locazione d'immobili;
c) progetti ed attività di innovazione e ricerca;
d) progetti ed attività a livello di rete regionale.
2. Il finanziamento degli interventi è subordinato alla loro attuazione, secondo criteri e modalità operative definiti dalla Giunta regionale.
Art. 5 - Soggetti beneficiari.

1. Sono ammessi a presentare domanda per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 3:
a) Veneto Innovazione spa;
b) società miste;
c) società consortili miste o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) consorzi misti o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
e) enti pubblici;
f) società cooperative.
2. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, contestualmente al disegno di legge di bilancio.
Art. 6 - Contributi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento degli investimenti o delle attività ammissibili, al netto dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile è di lire 700 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative comunitarie nonché da leggi statali o regionali, nel rispetto comunque delle regole comunitarie in tema di intensità di aiuti.
4. Le attività produttive e di ricerca che si insediano nel Parco scientifico tecnologico multipolare possono essere ammesse ai benefici di cui alle leggi regionali aventi finalità di sostegno alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.
Art. 7 - Criteri e procedure per la concessione dei contributi.

1. I soggetti di cui all'articolo 5 devono presentare alla Veneto Innovazione spa un progetto contenente la descrizione dettagliata dell'iniziativa, secondo i criteri procedurali che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:
a) iniziative riferite al progetto Nest-network for science and technology, Parco scientifico tecnologico multipolare del Veneto, predisposto dalla Veneto Innovazione spa;
b) iniziative di particolare interesse per le piccole e medie imprese venete dei settori primario, secondario e terziario;
c) iniziative che consentano l'interconnessione tra i sistemi informativi della Regione Veneto e del Parco scientifico tecnologico multipolare;
d) iniziative derivanti da studi e progetti approvate in sede comunitaria;
e) iniziative che si avvalgono del contributo comunitario a valere sul IV Programma quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.
Art. 8 - Istruttoria delle domande.

1. La Veneto Innovazione spa, provvede all'istruttoria delle domande presentate dai soggetti aventi titolo, verificandone la corrispondenza con le disposizioni di cui alla presente legge e con la convenzione di cui all'articolo 2.
2. A seguito delle risultanze dell'istruttoria, la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti.
Art. 9

1. Allo scopo di favorire l'avvio del polo veronese e del polo padovano del Parco scientifico multipolare veneto nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, è riservato l'importo di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, finalizzati alla realizzazione di:
a) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo delle tecnologie agro-alimentari in collaborazione con l'Università di Verona e il Consorzio zona agroindustriale (ZAI);
b) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo dell'informatica, delle applicazioni ingegneristico-industriali, delle agro-biotecnologie in collaborazione con l'Università di Padova e il Consorzio zona industriale di Padova (ZIP).
Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l'esercizio 1995 e in lire 2.350 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, si fa fronte con le seguenti riduzioni di spesa relative a stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 approvati con legge regionale 1 febbraio 1995, n. 7 :
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
1995
competenza e cassa
1996
competenza
1997
competenza
80230
fondo globale spese di investimento partita 2
-
1.500.000.000
1.500.000.000
20502
interventi regionali per l'innovazione tecnologica ( legge regionale n. 45/1988 )
1.500.000.000
-
-
21462
contributi per agevolare la riconversione di forme associative artigiane ( legge regionale n. 35/1989 )
-
350.000.000
350.000.000
32014
interventi regionali in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali ( legge regionale n. 29/1992 )
-
500.000.000
500.000.000

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 è istituito il capitolo n. 20508 denominato "Fondo per la promozione e lo sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici della Regione Veneto per il tramite della Veneto Innovazione spa" con lo stanziamento di lire 1.500 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1995 e di lire 2.350 milioni, per sola competenza, in ciascuno degli anni 1996 e 1997.



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