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Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4 (BUR n. 9/1995)

Modifiche della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 'Norme sulla produzione, sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali'

Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4 (BUR n. 9/1995) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, n. 48 "NORME SULLA PRODUZIONE, SUL COMMERCIO E SULLA DIFESA FITOSANITARIA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DEL SETTORE ORTO-FLORO-FRUTTICOLO E DELLE PIANTE ORNAMENTALI".

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4 (BUR n. 9/1995) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, n. 48 "NORME SULLA PRODUZIONE, SUL COMMERCIO E SULLA DIFESA FITOSANITARIA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE DEL SETTORE ORTO-FLORO-FRUTTICOLO E DELLE PIANTE ORNAMENTALI"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 .

1. Alla fine dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , è aggiunto il seguente comma:
"La cessazione dell'attività va comunicata al Presidente della Giunta regionale.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 .

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , come modificato dall'articolo 38, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:
"Art. 3 - Obblighi e prescrizioni.
1. I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo:
1) di fornire, su apposito modello, nel quadro di periodiche indagini campionarie, i dati relativi alle strutture e alle produzioni coltivate o commercializzate;
2) di tenere, per il materiale per il quale è richiesta la certificazione, un registro di carico e scarico vidimato dalla Giunta regionale;
3) di mettere in condizione visibile, per lotti, apposite etichette che precisano nome e sede della ditta produttrice, numero di autorizzazione e ogni altro elemento atto a identificare l'origine e la rispondenza varietale, limitatamente al materiale di cui al punto 2);
4) di notificarne all'osservatorio per le malattie delle piante la comparsa, nelle rispettive aziende, di eventuali parassiti o malattie non conosciute o non controllabili con i correnti mezzi di lotta, capaci di compromettere la sanità delle coltivazioni;
5) di non porre in vendita e di non cedere ad alcun titolo materiale vegetale che presenti sintomi di infezione o infestazione.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 .

1. Al quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , le parole "e alla sospensione dell'autorizzazione" sono soppresse.
2. Al quinto comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , le parole "sospensione temporanea" sono soppresse.
3. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , le parole "e le sospensioni" sono soppresse.


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