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Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 (BUR n. 83/1995)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

Sommario: Legge Regionale 41/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 (BUR n. 83/1995)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 : "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995)".

1. La tabella A allegata alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il finanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1995, dalla tabella A allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 : "Attuazione della Legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni e integrazioni.

omissis ( 2)

Art. 3 - Estinzione dei crediti inferiori a lire 20.000.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 5 - Deroga agli articoli 15 e 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane".

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , l'assegnazione statale per l'anno 1995 per il finanziamento dei programmi annuali operativi ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 (capitolo n. 3105).
2. Il piano regionale degli investimenti in montagna di cui al comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , è predisposto dalla Giunta regionale, per l'anno 1995, sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità montane.
3. I programmi operativi, di cui al comma 2, possono comprendere spese correnti nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6 - Modifica degli articoli 95 e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modifiche ed integrazioni.

1. I limiti d'importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 già modificati dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 , sono elevati del cinquanta per cento.
2. All' articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato il secondo comma.
3. All' articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , il terzo comma è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 3)
4. All' articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato il secondo comma.

Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione.

1. Le disposizioni dettate dall' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1996.

Art. 9 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 "Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali".

1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione dei contributi ancora pendenti, previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 , abrogata con la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 si stabilisce che il termine ultimo per realizzare e rendicontare i lavori relativi ai progetti selezionati con i piani di riparto 1989 e 1990 è fissato al 31 dicembre 1995, mentre quello per i progetti relativi al piano di riparto per l'anno 1991 è fissato al 30 giugno 1996.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme saranno poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 sarà proporzionalmente applicata.

Art. 10 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 " come modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 .

1. I programmi selezionati e approvati ai sensi della legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 e abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1995, pena la revoca del contributo assegnato, che costituirà economia di bilancio.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi".

(omissis) (4)

Art. 12 - Modifica delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

omissis ( 5)

Art. 13 - Proroga generale dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione abbia concesso un contributo ai sensi delle proprie leggi, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1996, intendendosi prorogati a tale data tutti i termini più brevi finora fissati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dei contributi richiamati dai commi 1 e 2, con obbligo di restituzione della parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 14 - Modifica della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

1. Dopo il comma 6 dell' articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è aggiunto il seguente comma:
(omissis) ( 6)

Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale".

(omissis) ( 7)

Art. 16 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 della Regione" (legge finanziaria 1995).

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
(omissis) ( 8)

Art. 17 - Interventi per la salvaguardia di Venezia.

1. La gestione dei fondi concessi agli enti attuatori degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (capitolo n. 50517) può essere attuata anche secondo le procedure dell' articolo 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 9)

Art. 18 - Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 19 - Contributi straordinari a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle attività socio-assistenziali svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nell'ambito dei principi generali e delle finalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", concorre al risanamento e al rilancio delle attività degli istituti "Servizi per l'età evolutiva e la famiglia" di Padova e "Elena Vendramin Calergi Valmarana" di Noventa Padovana, mediante la concessione di un contributo straordinario fino a un massimo di complessive lire 700 milioni (capitolo n. 61404).
2. I criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di uno specifico piano di riorganizzazione e risanamento da parte degli istituti di cui al comma 1.

Art. 20 - Contributo straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare l'emergenza determinata dalla frana del Tessina.

1. A causa della situazione di emergenza creatasi nel comune di Chies d'Alpago a seguito dell'evoluzione della frana del Tessina, ai sensi e con le finalità previste dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a lire 150 milioni per l'anno 1995 al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per l'adozione di tutte le iniziative di protezione civile necessarie in caso di emergenza, nonché per assicurare la manutenzione del sistema di monitoraggio (capitolo n. 53026).

Art. 21 - Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del regolamento CEE n. 2081/1993.

1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento CEE n. 201/1993 obiettivi 2 e 5b, sono approvate con le seguenti procedure:
a) i termini previsti dai commi secondo e terzo dell' articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono ridotti della metà;
b) il parere è reso dal Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 , entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante.
2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province finanziabili ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1993 obiettivi 2 e 5b è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ( 10)

Art. 22 - Contributo straordinario ai Gruppi consiliari.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

Art. 23 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

1. Nel terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , le parole "tutti i Comuni" e "fra Comuni" sono sostituite con le parole "tutti o parte dei Comuni".

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo)



Note

( 1) Si omette la tabella allegata
( 2) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002, che ha ridisciplinato la materia.
( 3) Testo riportato nell’art. 9 legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 .
( 4) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
( 5) Articolo abrogato da n. 5) lett. d) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 6) Testo riportato nell’art. 14 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
( 7) Articolo abrogato a seguito della abrogazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 operata dall'art. 50 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 8) Testo riportato nell’art. 25 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 9) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 10) Articolo sostituito da comma 1 art. 58 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . Il comma 2 art. 58 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 dispone che le norme del presente articolo perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 41/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 (BUR n. 83/1995)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1995




Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 : "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995)".

1. La tabella A allegata alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il finanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1995, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 : "Attuazione della Legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni e integrazioni.

1. Il terzo comma dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , è sostituito dal seguente:
"Qualora i termini non siano rispettati, fatte salve le possibilità di concessione di una sola proroga per comprovate cause di forza maggiore, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative e disposizioni statali e comunitarie, o qualora si accerti la impossibilità del conseguimento degli obiettivi in vista dei quali era disposto l'intervento regionale, l'assegnazione regionale è revocata dallo stesso organo che ha disposto la concessione e la relativa somma costituisce economia di bilancio.".
2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con il comma 1.
Art. 3 - Estinzione dei crediti inferiori a lire 20.000.

1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a lire 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Modifica dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 5 - Deroga agli articoli 15 e 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane".

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , l'assegnazione statale per l'anno 1995 per il finanziamento dei programmi annuali operativi ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 (capitolo n. 3105).
2. Il piano regionale degli investimenti in montagna di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , è predisposto dalla Giunta regionale, per l'anno 1995, sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità montane.
3. I programmi operativi, di cui al comma 2, possono comprendere spese correnti nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Art. 6 - Modifica degli articoli 95 e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modifiche ed integrazioni.

1. I limiti d'importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 già modificati dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 , sono elevati del cinquanta per cento.
2. All'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato il secondo comma.
3. All'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione in economia di opere di manutenzione per importi eccedenti il limite massimo stabilito al primo comma, qualora esse rivestano carattere d'urgenza.".
4. All'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato il secondo comma.
5. L'articolo 51 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato.
Art. 8 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione.

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese e si applicano a partire dal 1° ottobre 1996.
Art. 9 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 "Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali".

1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione dei contributi ancora pendenti, previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 , abrogata con la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 si stabilisce che il termine ultimo per realizzare e rendicontare i lavori relativi ai progetti selezionati con i piani di riparto 1989 e 1990 è fissato al 31 dicembre 1995, mentre quello per i progetti relativi al piano di riparto per l'anno 1991 è fissato al 30 giugno 1996.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procederà alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme saranno poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 sarà proporzionalmente applicata.
Art. 10 - Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 " come modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 .

1. I programmi selezionati e approvati ai sensi della legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63 e abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , in relazione ai quali è ancora pendente il procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e rendicontati entro il 31 dicembre 1995, pena la revoca del contributo assegnato, che costituirà economia di bilancio.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 sono aggiunti i seguenti commi:
"3. La realizzazione e la rendicontazione dei programmi dovrà essere completata entro diciotto mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1, pena la revoca del contributo concesso".
"4. La Giunta regionale, nel caso di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del programma, può concedere una proroga del termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, su domanda del beneficiario del contributo, da presentare prima della scadenza dei diciotto mesi, a pena di inammissibilità.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I progetti selezionati dovranno essere realizzati e rendicontati entro diciotto mesi dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione del contributo sulla base del piano di riparto di cui al comma 3, pena la revoca del contributo stesso.".
Art. 12 - Modifica delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Qualora i progetti presentati non raggiungano la quota riservata ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare anche i progetti di promozione settoriale presentati dalle Aziende di promozione turistica per il loro ambito territoriale.".
2. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , già prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 e al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.
Art. 13 - Proroga generale dei termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col contributo regionale.

1. Gli strumenti urbanistici, per la redazione dei quali la Regione abbia concesso un contributo ai sensi delle proprie leggi, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione entro il termine del 30 giugno 1996, intendendosi prorogati a tale data tutti i termini più brevi finora fissati.
2. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi, al Presidente della Giunta regionale vanno trasmessi gli strumenti approvati.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dei contributi richiamati dai commi 1 e 2, con obbligo di restituzione della parte già erogata dalla Regione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 14 - Modifica della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è aggiunto il seguente comma:
"7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la provincia è autorizzata ad avvalersi, per le funzioni di cui al comma 5, della Commissione istituita da altra provincia previa stipula di apposita convenzione.".
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale".

1. All'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma terzo è soppressa l'espressione: ", sentiti il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 52 e la competente commissione consiliare ";
b) è abrogato il comma quarto;
c) al comma quinto sono soppresse le parole ", sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 52.".
2 . All'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 è abrogato il secondo comma.
Art. 16 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 della Regione" (legge finanziaria 1995).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Per quanto riguarda gli accordi di programma e le convenzioni con le Province e con l'A.N.A.S., la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare la somma di cui al comma 1 con le modalità previste al comma 2 anche per programmi approvati successivamente al triennio 1992-1994.".
Art. 17 - Interventi per la salvaguardia di Venezia.

1. La gestione dei fondi concessi agli enti attuatori degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (capitolo n. 50517) può essere attuata anche secondo le procedure dell'articolo 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 18 - Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 19 - Contributi straordinari a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle attività socio-assistenziali svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nell'ambito dei principi generali e delle finalità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", concorre al risanamento e al rilancio delle attività degli istituti "Servizi per l'età evolutiva e la famiglia" di Padova e "Elena Vendramin Calergi Valmarana" di Noventa Padovana, mediante la concessione di un contributo straordinario fino a un massimo di complessive lire 700 milioni (capitolo n. 61404).
2. I criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di uno specifico piano di riorganizzazione e risanamento da parte degli istituti di cui al comma 1.
Art. 20 - Contributo straordinario al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare l'emergenza determinata dalla frana del Tessina.

1. A causa della situazione di emergenza creatasi nel comune di Chies d'Alpago a seguito dell'evoluzione della frana del Tessina, ai sensi e con le finalità previste dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a lire 150 milioni per l'anno 1995 al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per l'adozione di tutte le iniziative di protezione civile necessarie in caso di emergenza, nonché per assicurare la manutenzione del sistema di monitoraggio (capitolo n. 53026).
Art. 21 - Norme per lo snellimento delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2081/1993.

1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti necessarie ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CEE n. 2081/1993 obiettivi 2 (1994-1996) e 5b (1994-1999) sono approvate con le seguenti procedure:
a) i termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono ridotti della metà;
b) il parere è reso dal Comitato Tecnico regionale di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante.
2. Ai fini della cantierabilità dei progetti di Comuni e Province finanziabili ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1993 - obiettivi 2 (1994-1996) e 5b (1994-1999) è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
3. Per l'ammissibilità ai benefici la documentazione attestante la conformità di cui al comma 2 deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le norme di cui al presente articolo perdono la loro efficacia trascorsi duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22 - Contributo straordinario ai Gruppi consiliari.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 23 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

1. Nel terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , le parole "tutti i Comuni" e "fra Comuni" sono sostituite con le parole "tutti o parte dei Comuni".
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)


TABELLA "A" OMISSIS



SOMMARIO