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Legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 (BUR n. 101/1995)

Modifiche agli articoli 95, 119 e 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione' e modifica della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 'Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali'

Legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 (BUR n. 101/1995) (Novellazione)

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 95, 119 E 187 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 : "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1994, n. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I DIRIGENTI REGIONALI"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , e alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 (BUR n. 101/1995) (Novellazione)

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 95, 119 E 187 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 : "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1994, n. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI INDENNITà DI FUNZIONE PER I DIRIGENTI REGIONALI"




Art. 1 - Modifica dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

1. All'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , comma 1, lettera c), dopo le parole "da 0,1 a 1" sono aggiunte le parole "con decorrenza 1° ottobre 1990".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

1. É abrogato il comma 2 dell'articolo 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali".

1. É abrogato l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 .
Art. 4 - Integrazione dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunta la seguente frase "nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia".


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