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Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)

Contributo ai gruppi consiliari

Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)

CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI

Art. 1 - Contributo ai Gruppi consiliari.

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell' articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.
1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all’ultimo anno della legislatura. ( 1)

Art. 1 bis - Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare.

1. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo. ( 2)

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle somme stanziate allo stesso scopo sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.



Note

( 1) Comma aggiunto da art. 39 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 2) Articolo aggiunto da comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 . In fase di prima applicazione le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1998.


SOMMARIO
Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)

CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI



Art. 1 - Contributo ai Gruppi consiliari.

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.
Art. 2 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle somme stanziate allo stesso scopo sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.


SOMMARIO