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Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995)
Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”
Sommario
“Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA"
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA"
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA"
Sommario
“Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTà DI VENEZIA"
- Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".
- Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTà DI VENEZIA"
Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".
1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 31 gennaio 1996.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , si applica a decorrere dal 1° febbraio 1996.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 (BUR n. 109/1995) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTà DI VENEZIA"
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- Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".
- Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.