crv_sgo_leggi

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 (BUR n. 23/1995)

Disciplina e Delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 (BUR n. 23/1995) (Abrogata)

DISCIPLINA E DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge abrogata dall’articolo 15, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 (BUR n. 23/1995)

DISCIPLINA E DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 delegandole ai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2 - Funzioni regionali.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, fissa i criteri programmatori previsti dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 112/1991.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni sono tenuti a far pervenire alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'indicazione della superficie delle aree date in concessione per più anni ed utilizzate solo in uno o più giorni della settimana nonché ogni altra indicazione riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche, ivi comprese le proposte di eventuali istituzioni, ampliamenti, modifiche dei mercati o dei posteggi nel proprio territorio.
3. La Giunta regionale provvede, sulla base dei criteri di cui al comma 1, al riconoscimento dell'istituzione dei mercati e delle modifiche e variazioni ad essi apportate dai comuni.
4. Il Presidente della Giunta regionale predetermina le priorità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5, in caso di domande aventi la stessa data di presentazione.
Art. 3 - Delega ai comuni.

1. E' delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) il rilascio delle autorizzazioni anche stagionali all'esercizio del commercio su aree pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 112/1991;
b) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
c) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398;
d) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda;
e) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.
Art. 4 - Rilascio dell'autorizzazione e concessione del posteggio.

1. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/1991, avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248. A tal fine la Giunta regionale compila un elenco dei posteggi liberi esistenti nel territorio, sulla base dei dati forniti dai comuni, da pubblicarsi almeno ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'esercizio di tali attività.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/1991 deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si trova il posteggio prescelto esclusivamente dopo la pubblicazione nel BUR dell'elenco di cui al comma 1; essa deve rispettare le caratteristiche del posteggio ivi indicate e deve essere conforme a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991.
3. Il sindaco, verificati i requisiti soggettivi, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione ed assegna i posteggi liberi presenti nel proprio territorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
4. Le richieste in regola con i requisiti soggettivi necessari per legge ma non esaudite per mancanza di posteggi nonchè l'elenco dei posteggi non assegnati per assenza di richieste vengono immediatamente trasmessi alla Regione che definisce i posteggi rimasti liberi sul territorio regionale e redige apposita graduatoria generale.
5. La Regione, entro trenta giorni, trasmette le determinazioni assunte ai sensi del comma 4 al comune sede del posteggio da assegnare. Il comune, nei successivi trenta giorni, rilascia l'autorizzazione e la concessione del posteggio stesso.
6. I richiedenti che per la loro posizione in graduatoria non acquisiscono diritto all'autorizzazione ed al posteggio, se interessati, devono ripresentare domanda dopo la pubblicazione da parte della Regione di nuovi elenchi sul BUR.
Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

1. Il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle stagionali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 è soggetto al preventivo parere della Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche ed è subordinato al rispetto dei criteri regionali di programmazione e all'ordine delle priorità previsti dall'articolo 2.
2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991, devono essere inviate, con lettera raccomandata, per coloro che risiedono nella Regione al sindaco del comune di residenza se persone fisiche, ovvero dove hanno sede legale se società; per i residenti in altre Regioni le domande vanno inviate al sindaco di uno dei comuni capoluogo di provincia del Veneto.
3. I comuni, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte degli interessati, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, trasmettono alla Commissione di cui al comma 1 copia delle domande per il prescritto parere.
4. Il parere della Commissione è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al sindaco del comune interessato che, entro i successivi trenta giorni, rilascia o nega l'autorizzazione richiesta.
5. Nel caso in cui sia necessaria ulteriore documentazione il termine di cui al comma 4 viene sospeso e decorre dal completamento della documentazione medesima.
Art. 6 - Subingresso.

1. Nell'ipotesi di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda le domande di voltura devono essere presentate:
a) al sindaco del comune sede del posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/1991;
b) al sindaco del comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991.
Art. 7 - Estensione merceologica delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni per l'ampliamento o la modifica relativamente al numero o al tipo delle tabelle merceologiche sono rilasciate dal sindaco competente ai sensi degli articoli 4 e 5, nel rispetto dei criteri programmatori di cui all'articolo 2 e previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.
Art. 8 - Conversione del titolo autorizzativo.

1. La conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge n. 112/1991 è effettuata dal sindaco del comune sede dell'unico posteggio, ovvero dai sindaci dei comuni ove hanno sede i posteggi precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 398/1976.
2. La conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, in autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 112/1991 è effettuata:
a) dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione se si tratta di un comune del Veneto;
b) dal sindaco di uno dei comuni capoluogo di provincia, se il richiedente risiede in un'altra regione e l'autorizzazione originaria era stata rilasciata da un comune non veneto;
c) dal sindaco del comune ove risiede il richiedente, se si tratta di un comune del Veneto e l'autorizzazione originaria era stata rilasciata da un comune fuori regione.
3. Per ottenere la conversione l'interessato provvede ad inviare copia del titolo autorizzativo al comune competente entro i termini e con le modalità previsti dall'articolo 19 del DM n. 248/1993.
Art. 9 - Comunicazione alla Regione ed agli enti interessati.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge i comuni, entro trenta giorni dall'adozione, trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti relativi:
a) alla conversione del titolo autorizzativo;
b) al rilascio o al diniego delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991 e delle estensioni merceologiche;
c) alla revoca e sospensione dell'autorizzazione;
d) alla cessazione delle attività autorizzate ai sensi della legge n. 112/1991.
2. I medesimi provvedimenti devono essere comunicati anche alle camere di commercio competenti per territorio nei termini e secondo le procedure previste dall'articolo 36 del DM 4 agosto 1988, n. 375, regolamento di esecuzione alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni al sindaco del comune che ha rilasciato il titolo ed alla camera di commercio competente per territorio, le variazioni di residenza e di sede dell'impresa.
Art. 10 - Riproposizione delle domande.

1. Le domande di rilascio, di estensione merceologica per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 112/1991 già presentate alla Regione ed ai comuni dopo l'entrata in vigore della legge n. 112/1991, devono essere riproposte, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai comuni competenti con raccomandata e, tuttavia, è fatta salva la data originaria di presentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991.
2. Le domande di rilascio e quelle di estensione merceologica delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3 della legge n. 112/1991 già presentate alla Regione ed ai comuni dall'entrata in vigore della legge n. 112/1991, devono essere ripresentate, a pena di decadenza, ai comuni competenti tramite raccomandata, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1; per tali domande vale la data di ripresentazione.
Art. 11 - Mercati domenicali e festivi.

1. E' vietato lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi con le seguenti eccezioni:
a) mercati che al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono svolti su autorizzazione della Giunta regionale, già rilasciata ai sensi della legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 , indicati nella tabella A) allegata alla presente legge;
b) mercati caratterizzati da una determinata specializzazione merceologica che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata.
2. I mercati domenicali e festivi di cui al comma 1 possono continuare la loro attività con le modalità previste dalla legge n. 112/1991 e dal DM n. 248/1993.
3. I mercati domenicali e festivi di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere istituiti dai Comuni e riconosciuti dalla Regione in conformità ai criteri programmatori di cui all'articolo 2.
4. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alla lettera b) del comma 1 è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del DM n. 248/1993, purchè siano dotati delle stesse tabelle o categorie merceologiche per le quali è autorizzato il mercato e siano localizzati entro un'area appositamente definita dal Sindaco.
5. Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali.
Art. 12 - Mostre-mercato.

1. Alle mostre-mercato di interesse locale come definite dalla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 che si svolgono sul suolo pubblico o privato con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, i fiori, le piante ed affini, gli animali, gli oggetti da collezione, possono partecipare i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesta l'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC), nè l'autorizzazione prevista dalla legge n. 112/1991; gli stessi devono preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.
3. Ai fini della definizione dei soggetti di cui al comma 1 sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano, per non più di sei volte all'anno, alle mostre-mercato di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello statuto, le relative disposizioni di attuazione riguardanti le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Spetta al Sindaco del Comune in cui si svolge la mostra-mercato provvedere, sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale di cui al comma 4, alla verifica della documentazione presentata in occasione della manifestazione in osservanza della legislazione statale e regionale vigente.
6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, per i quali sia stata accertata la falsità della dichiarazione di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta dal momento dell'accertamento la partecipazione a tutte le mostre-mercato del territorio regionale.
7. Il Sindaco del Comune in cui è stata accertata l'infrazione alle prescrizioni previste dai commi precedenti ne dà comunicazione alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione nel BUR del nominativo del soggetto autore dell'infrazione.
8. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e i soggetti in possesso dell'iscrizione al REC.
9. Le mostre-mercato di cui al presente articolo, per le loro stesse caratteristiche possono svolgersi, su determinazione del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali.
10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito delle mostre-mercato di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dall'articolo 1 della legge n. 112/1991.
11. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo si applicano comunque le norme che regolano l'uso del suolo pubblico qualora venga occupato per effettuare le operazioni di vendita.
Art. 13 - Ambulantato precario.

1. I comuni, prima di comunicare alla Regione per la prescritta pubblicazione sul BUR le sedi di posteggio libere sul proprio territorio, devono provvedere, sulla base dei criteri di programmazione regionali, all'assegnazione prioritaria degli stessi posteggi ai soggetti che, titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 398/1976 ma privi di posteggio, prima dell'entrata in vigore del DM n. 248/1993, ne abbiano fatto richiesta. A tal fine deve essere predisposta dai comuni una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi fino all'esaurimento di quelli liberi, tenendo conto del più alto numero di presenze nel mercato in cui gli aspiranti hanno operato come provvisori assegnatari di posteggio, nel periodo che va dalla data di approvazione del provvedimento del Consiglio regionale 6 novembre 1981, n. 302 alla entrata in vigore del DM n. 248/1993.
2. Ai soggetti, già titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 398/1976, che hanno richiesto, prima dell'entrata in vigore del DM n. 248/1993, il trasferimento da un posteggio ad un altro non ancora assegnato in via definitiva nello stesso mercato, i sindaci, dopo aver dato applicazione al comma 1, assegnano il posteggio richiesto, seguendo una specifica graduatoria comunale basata sul maggior numero di presenze nel mercato a decorrere dalla data di approvazione del PCR n. 302 del 6 novembre 1981.
Art. 14 - Norma transitoria.

1. Fino all'emanazione da parte del Consiglio regionale dei criteri programmatori di cui all'articolo 2, la Giunta regionale:
a) stabilisce il numero delle autorizzazioni del tipo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 da rilasciare in base al numero complessivo delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche già esistenti;
b) definisce gli indirizzi provvisori per i comuni relativi all'istituzione, al funzionamento, all'ampliamento, alla soppressione, allo spostamento della data di svolgimento dei mercati e fiere locali ed ai canoni riguardanti la concessione del posteggio.
Art. 15 - Vigilanza sull'attività delegata.

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
3. In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi al comune nel compimento dell'atto o promuovere al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca della delega.
Art. 16 - Tasse di concessione regionali.

1. Le tasse di concessione regionali per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 ed il relativo ammontare è introitato al capitolo n. 150 dell'entrata del bilancio regionale.
2. La conversione delle autorizzazioni effettuata dal comune ai sensi dell'articolo 8 non comporta per l'operatore il versamento della tassa di rilascio.
Art. 17 - Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi della presente legge la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa, che tengono conto anche del numero delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi.
2. Per l'anno 1995 il fondo di cui al comma 1 è stabilito in lire 700 milioni, alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 1 del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e contemporanea istituzione nel medesimo bilancio del capitolo n. 4110 denominato: "Spese per il finanziamento delle funzioni delegate ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche" con lo stanziamento di lire 700 milioni per competenza e per cassa.
3. Per gli anni successivi lo stanziamento del capitolo n. 4110 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 18 - Abrogazione.

1. E' abrogata la legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 "Disciplina dei mercati domenicali e festivi".
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1995, n. 8 RELATIVA A:

DISCIPLINA E DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


ALLEGATO A

MERCATI DOMENICALI FESTIVI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1973, N. 23.

1. I mercati già autorizzati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 continuano a svolgersi nei Comuni appartenenti alle rispettive Province di seguito indicati:

a) Provincia di Padova:
1) Agna
2) Rovolon
3) Solesino
4) Trebaseleghe

b) Provincia di Treviso:
1) Crespano
2) Mogliano Veneto

c) Provincia di Venezia:
1) Eraclea, Frazione di Torre di Fine.

d) Provincia di Verona:
1) Bosco Chiesanuova
2) Erbezzo
3) Minerbe
4) Roverè Veronese
5) Sant'Ambrogio Valpolicella
6) Zevio

e) Provincia di Vicenza:
1) Camisano Vicentino
2) Chiampo
3) Lusiana
4) Valli del Pasubio.


SOMMARIO