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Legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 (BUR n. 36/1996)

Modificazioni e integrazioni degli articoli 44 e 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 (BUR n. 36/1996) (Abrogata)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 44 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL LA REGIONE"

Legge abrogata per effetto della abrogazione degli articoli 44 e 45, operata dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 (BUR n. 36/1996) (Novellazione)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 44 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"



Art. 1 - Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: "Il bando di indizione indica, ancora, le categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.".
2. Il comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"7. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. La valutazione dei titoli presentati dai candidati e la relativa comunicazione, possono essere effettuate anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.".
3. Al comma 8 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione regionale può prevedere, in attuazione di detti principi, apposite forme preselettive anche per soli titoli.".
Art. 2 - Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 23 .

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un massimo di cinque membri, esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso di cui uno, designato nel decreto di nomina, che la presiede. Non possono far parte delle Commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti delle Commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego.".
2. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene abrogato.
3. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: "La Commissione giudicatrice viene coadiuvata nello svolgimento delle prove scritte da un Comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale, individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di personale.".




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