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Legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 (BUR n. 45/1996)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 (BUR n. 45/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 (BUR n. 45/ 1996) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA’ DI VENEZIA"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è sostituito dal seguente:
"1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) e limitatamente al servizio di cui all'articolo 5, comma 4, il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è sostituito dal seguente:
"3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività.".



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