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Legge regionale 7 maggio 1996, n. 14 (BUR n. 45/1996)

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 'Norme per la tutela dell'ambiente' e successive modificazioni ed alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e successive modificazioni

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 14 (BUR n. 45/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 "NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ED ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, n. 62 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , e alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 maggio 1996, n. 14 (BUR n. 45/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 "NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ED ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, n. 62 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Art. 1 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .

1. Il primo comma dell’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall’articolo 42, comma 10 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è così sostituito:
"Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, i progetti di realizzazione, nonché di variazione per ampliamenti e ristrutturazioni, degli impianti di prima categoria di cui all’articolo 35 sono approvati:
a) dalla Giunta regionale, relativamente agli impianti di cui alla lettera a);
b) dal dirigente del dipartimento competente, relativamente agli impianti di cui alla lettera b).".
Art. 2 - Modifica dell’articolo 64 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come introdotto dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Il comma 3 dell’articolo 64 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come introdotto dall’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 , è così sostituito:
"3. Le tariffe di cui al presente articolo sono sottoposte ad aggiornamento annuale da parte del dirigente del dipartimento competente in funzione dell’andamento del costo della vita, calcolato sulla base degli indici Istat.".
Art. 3 - Interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo sostituito dalla legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 .

1. L’articolo 5, primo comma della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , va interpretato nel senso che nell’esercizio delegato del controllo preventivo è ricompreso il rilascio della autorizzazione degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , come sostituito dalla legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 .

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 , come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , è così sostituito:
"4. Sino all'approvazione del piano regionale di riduzione e di smaltimento dei rifiuti speciali è consentita la realizzazione di impianti di eliminazione dei rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, mediante stoccaggio definitivo a terra o incenerimento, esclusivamente nel caso in cui ne sia dimostrata l'effettiva necessità al fine dello smaltimento di rifiuti prodotti prevalentemente nel territorio regionale in conformità al disposto di cui alla lettera g) dell'articolo 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993"; è fatto comunque divieto di aprire nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione degli inerti, nei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o per rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del Comune interessato.".




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