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Legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 (BUR n. 70/1996)

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 'Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale' e successive modificazioni e integrazioni

Legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 (BUR n. 70/1996)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (1)

Art. 1 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 .

1. L' articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 , è così sostituito:
"Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.
(omissis) ( 2)

Art. 2 - Criteri di indirizzo.

1. Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle agevolazioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera criteri di indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il riparto dei contributi .

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, quantificato in lire 300.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale capitolo n. 80210 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996 e iscrizione della somma di lire 300.000.000 al capitolo n. 45754 così denominato "Contributo per incentivare l’uso dei servizi di trasporto pubblico delle fasce deboli dell’utenza di cui all’ articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 ".

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato nella nota all’art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 che ha sostituito la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , successive modifiche ed integrazioni.
( 2) Testo riportato nella nota all’art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 che ha sostituito la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , successive modifiche ed integrazioni.


SOMMARIO
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 (BUR n. 70/1996)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI



Art. 1 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 .

1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 , è così sostituito:
"Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.
1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.
2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. Sono previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai sessanta anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato.
4. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
5. L'agevolazione di cui al comma 3 spetta altresì ai ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ai sordomuti, ai minori beneficiari dell'indennità d'accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o dell'indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, o della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o dell'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché agli esercenti la patria potestà dei suddetti minori handicappati.
6. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti di cui al comma 5, le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.
7. Per minori portatori di handicap di cui al comma 5, nonché per gli esercenti la patria potestà, le agevolazioni spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.
8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi civili assoluti, per gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.
10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonché agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.
11. Le autorità di bacino determinano, sulla base dei criteri di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalità del rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione. L'ammontare dell'onere a carico dell'utente beneficiario per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, non può essere superiore al venti per cento della tariffa dell'abbonamento ordinario e va destinato alle aziende di trasporto locale interessate.".
Art. 2 - Criteri di indirizzo.

1. Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle agevolazioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera criteri di indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il riparto dei contributi .
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, quantificato in lire 300.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale capitolo n. 80210 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996 e iscrizione della somma di lire 300.000.000 al capitolo n. 45754 così denominato "Contributo per incentivare l’uso dei servizi di trasporto pubblico delle fasce deboli dell’utenza di cui all’articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 ".
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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