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Legge regionale 30 luglio 1996, n. 20 (BUR n. 70/1996)
Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo (1696 - 1996)
Sommario
“Legge regionale 30 luglio 1996, n. 20 (BUR n. 70/1996) - Testo vigente”
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE CELEBRAZIONI PROMOSSE PER IL TERZO CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696 - 1996)
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 30 luglio 1996, n. 20 (BUR n. 70/1996) - Testo storico”
S O M M A R I O
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE CELEBRAZIONI PROMOSSE PER IL TERZO CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696 - 1996)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo, intende celebrarne la fama, promuoverne la conoscenza e valorizzare le testimonianze della sua opera e della civiltà artistica coeva esistenti nel territorio regionale.
Art. 2 - Iniziative.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre, direttamente o in collaborazione con enti locali, università e istituzioni culturali del Veneto, alla definizione di un programma di iniziative articolato ed inteso alla realizzazione di mostre, convegni, seminari di studio, attività editoriale, cicli di conferenze ed itinerari artistici dedicati al Tiepolo e alla cultura figurativa ed architettonica veneta del settecento.
2. Nell'ambito dell'intesa tra la Regione e la Provincia ecclesiastica veneta stipulata ai sensi dall'articolo 37 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , sono altresì disposti interventi intesi a garantire la sicurezza, la tutela e valorizzazione dei capolavori artistici tiepoleschi conservati in edifici di culto al fine di assicurarne la più ampia fruibilità e accessibilità.
3. La Giunta regionale individua forme di intervento manutentorio, custodia e guardiania anche per periodi determinati e riferiti alla maggiore affluenza turistica.
Art. 3 - Azione di coordinamento.
1. La Giunta regionale esercita un'azione di coordinamento e di raccordo nell'ambito delle manifestazioni celebrative di cui all'articolo 2 e promuove forme di collaborazione anche con altre amministrazioni regionali nonché intese governative per gli aspetti di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento:
a) alla cura degli aspetti promozionali e di immagine;
b) alla produzione di materiale informativo, e pubblicitario;
c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e documentazione, anche audiovisiva e su supporto informatico, di carattere scientifico, informativo e didattico.
Art. 4 - Modalità realizzative.
1. In ordine agli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e gli aspetti organizzativi, finanziari, contabili e di controllo secondo la normativa vigente.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale può altresì avvalersi dell'apporto scientifico di consulenti specialisti della materia nominati ai sensi dell'articolo 184 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, quantificabili in 750 milioni di lire per l'anno 1996, si fa fronte mediante riduzione equivalente dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, della partita n. 3 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale per le spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1996 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70052 denominato "Interventi regionali per le celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo" nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996, con lo stanziamento di 750 milioni di lire in termini di competenza e cassa.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo n. 7010, denominato "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze", dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996, nei limiti dello stesso.
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