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Legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 (BUR n. 76/1996)

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3, 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1 in materia di consorzi di bonifica

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 (BUR n. 76/1996) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 GENNAIO 1976, N. 3, 18 DICEMBRE 1993, N. 53 E 8 GENNAIO 1991, N. 1 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA

Legge abrogata dall’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 (BUR n. 76/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 GENNAIO 1976, N. 3, 18 DICEMBRE 1993, N. 53 E 8 GENNAIO 1991, N. 1 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA



Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza.
Le cartografie indicanti i perimetri di contribuenza sono approvate dal Consiglio regionale.
Le successive modifiche od integrazioni dei perimetri di contribuenza sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.".
Art. 2 - Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituito:
"I Consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 nonché con le previsioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36.".
2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituita:
"a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione agraria e in zone urbane individuate dagli strumenti urbanistici adottati dai Comuni;".
Art. 3 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 viene aggiunto il seguente articolo 19 bis:
"Articolo 19 bis
1. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Le somme introitate ai sensi del comma 2 devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.
4. I Consorzi di bonifica possono stipulare con gli enti locali ricadenti nel Comprensorio consortile specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comuni.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. L'articolo 20 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituito:
"Articolo 20
1. I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 10 ed 11 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.
2. I consorzi provvedono inoltre, attenendosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, al riparto delle spese di funzionamento dell'ente, nonché delle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.
3. Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunzi legali della provincia o delle province interessate.
4. Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.
5. La Giunta regionale approva le deliberazioni di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alle deliberazioni di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale stabilisce criteri generali e metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
7. I piani di classifica individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinano l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
8. Nella redazione dei piani di classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento degli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti.
9. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie di cui al comma 6.".
Art. 5 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .

1. Il numero 9), della lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è così sostituito:
"9) i piani di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e consortili previa approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza, nonché l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica;".
Art. 6 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , è così sostituito:
"2. I bilanci preventivi degli Enti devono essere inviati entro il 30 settembre dell'anno precedente dell'esercizio cui si riferiscono, ad eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo.".
Art. 7 - Disposizioni applicative.

1. In applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , la Giunta regionale entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto emana disposizioni attuative del medesimo articolo.
Art. 8 - Norma transitoria.

1. Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge, i Consorzi di bonifica adeguano i rispettivi Piani di classifica ai criteri medesimi ed a quanto disposto al comma 9 del medesimo articolo.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge.



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