crv_sgo_leggi

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 (BUR n. 76/1996)

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 (BUR n. 76/1996) (Abrogata)

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Legge abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, per l’anno 2000 ai sensi dell’articolo 60, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 (BUR n. 76/1996)

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI



Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'articolo 3, commi 29, 30 e 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, disciplina le modalità per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall'articolo 3, ai commi da 24 a 41, della citata legge statale.
Art. 2 - Ammontare del tributo.

1. L'ammontare del tributo, per l'anno solare 1997, per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti, è fissato nel modo seguente:
a) in lire 10 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 settembre 1994;
b) in lire 5 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994;
c) in lire 2 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico da smaltire in impianti autorizzati ai sensi della normativa regionale vigente;
d) in lire 5 per i rifiuti speciali del settore edilizio;
e) in lire 15 per gli altri rifiuti speciali;
f) in lire 30 per i restanti tipi di rifiuti smaltiti tal quali;
g) in lire 20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata secco-umido ovvero da separazione meccanica.
2. I rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti all'imposta nella misura stabilita alla lettera f) del comma 1.
3. Il tributo è determinato ai sensi dell'articolo 3 comma 29 della legge n. 549/1995.
4. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, gli scarti ed i sovvalli di rifiuti sottoposti al trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, per i quali non sia possibile ulteriore recupero di materia prima o di energia, nonché i fanghi palabili derivati da un processo di trattamento conferiti in discariche controllate, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari al venti per cento dell'ammontare previsto per la rispettiva tipologia di cui al comma 1.
Art. 3 - Modalità di versamento del tributo.

1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante versamento in apposito conto corrente postale.
Art. 4 - Presentazione della dichiarazione.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti soggetti all'imposta sono tenuti a produrre alla Regione, Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria, una dichiarazione su apposito modello, predisposto dal medesimo Dipartimento, contenente i seguenti dati:
a) la denominazione e sede della ditta che gestisce l'impianto e le generalità complete del suo legale rappresentante, qualora trattasi di società o di ente pubblico;
b) l'ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) la quantità complessiva dei rifiuti conferiti e le quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto di cui al comma 1 dell'articolo 2;
d) l'indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. La dichiarazione è inoltrata alla Regione, Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria, per plico postale raccomandato e fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto dal presente articolo, ovvero oltre i termini, sono considerate omesse e come tali sanzionabili ai sensi dell'articolo 3 comma 31 della legge n. 549/1995.
Art. 5 - Accertamento delle violazioni.

1. Le violazioni alla presente legge sono accertate dai soggetti e con le modalità indicate all'articolo 3 comma 33 della legge n. 549/1995.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale da trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla redazione.
3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, l'accertamento è effettuato d'ufficio.
Art. 6 - Applicazione delle sanzioni.

1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge statale si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento il Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria della Regione Veneto notifica ai responsabili i processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5, invitandoli a trasmettere alla struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica.
3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecuniaria dalla legge n. 549/1995 tra un limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento del minimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.
4. Decorso tale termine senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione ai sensi del comma 3, il dirigente del Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmesse, riconosca fondato l'accertamento, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è notificato ai responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 68 e seguenti del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7 - Decadenza.

1. L'accertamento delle violazioni deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.
Art. 8 - Presunzione di conferimento.

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
Art. 9 - Comunicazioni.

1. Le province, quali enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano al Dipartimento competente i dati relativi alle autorizzazioni già rilasciate.
Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio 1996 - capitolo n. 196 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle province e trova allocazione nell'apposito capitolo, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi: capitolo n. 50146 "Quote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle province".
3. Una quota non inferiore al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995. Detto fondo trova allocazione nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi, capitolo n. 50164 che assume la seguente intestazione "Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 legge n. 549/1995".
4. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alle province con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) la popolazione residente nella provincia;
b) la quantità dei rifiuti smaltiti in ambito provinciale;
c) una quota fissa per ciascuna provincia.
5. Gli importi da erogare alle province, ai sensi del comma 4, verranno corrisposti nel mese di giugno di ogni anno e calcolati sulla base di un acconto pari al settanta per cento di quanto previsto dal capitolo n. 50146 del bilancio regionale e del saldo relativo all'anno precedente, calcolato sul reale introito affluito sull'apposito conto corrente postale nel corso dell'anno precedente.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalle leggi di settore.
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO