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Legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31 (BUR n. 91/1996)

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere' e successive modificazioni

Legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31 (BUR n. 91/1996) (Abrogata)

PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 21, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31 (BUR n. 91/1996) (Novellazione)

PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Articolo 1

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , già prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 , al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38 , e al 31 dicembre 1996 dall'articolo 12 dalla legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.
Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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