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Legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 (BUR n. 98/1996)

Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 'Istituzione del difensore civico' e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 'Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori'

Legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 (BUR n. 98/1996) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1988, n. 28 "ISTITUZIONE DEL DIFENSORE C IVICO" E DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, n. 42 "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI"

Legge abrogata da lett. d) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.


SOMMARIO
Legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 (BUR n. 98/1996) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1988, n. 28 "ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO" E DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, n. 42 "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:
"Art. 15 - Trattamento economico.
1. Al Difensore civico spettano le indennità di funzione e di missione, nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8 , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16 , secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 .

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 è così sostituito:
"Art. 7 - Trattamento economico.
1. Al titolare dell'ufficio spettano l'indennità di funzione e di missione nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8 , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16 , secondo quanto disposto per i consiglieri regionali.".
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Gli oneri conseguenti l'applicazione della presente legge sono ricompresi negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3460 e n. 61444 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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