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Legge regionale 12 novembre 1996, n. 35 (BUR n. 101/1996)

Disposizioni urgenti relative al rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita

Legge regionale 12 novembre 1996, n. 35 (BUR n. 101/1996) (Abrogata)

DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL RILASCIO DEI NULLA-OSTA REGIONALI PER L'APERTURA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 35 (BUR n. 101/1996)

DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL RILASCIO DEI NULLA-OSTA REGIONALI PER L'APERTURA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA



Art. 1 - Sospensione nulla-osta.

1. In attesa della approvazione della nuova disciplina sui criteri di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita e comunque non oltre il 31 marzo 1997, è sospeso il rilascio da parte della Giunta regionale dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nei seguenti casi:
a) nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti per le strutture di vendita con superficie superiore a 600 mq. relativi a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati e per quelli con superficie superiore a 1.600 mq. per generi non contingentati;
b) nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti per le strutture di vendita con superficie superiore a 1.600 mq. per generi contingentati e non contingentati.
Art. 2 - Disposizioni relative ai nulla osta non sospesi.

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il termine previsto dal medesimo articolo, per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'articolo 1 è richiesto il parere del comune del territorio nel quale viene insediata la struttura di vendita.
2. Nel caso di concentrazione di esercizi, la Giunta regionale rilascia il nulla-osta di cui al comma 1, qualora siano interessati almeno due esercizi dello stesso settore merceologico attivati ed operanti da almeno tre anni continuativi nel comune al quale si riferisce la domanda.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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