crv_sgo_leggi

Legge regionale 12 novembre 1996, n. 37 (BUR n. 101/1996)

Celebrazioni del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia

Legge regionale 12 novembre 1996, n. 37 (BUR n. 101/1996) (Abrogata)

CELEBRAZIONI DEL SECONDO CENTENARIO DELLA CADUTA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 37 (BUR n. 101/1996)

CELEBRAZIONI DEL SECONDO CENTENARIO DELLA CADUTA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove una serie di manifestazioni culturali inserite in un programma organico da realizzarsi nei più importanti luoghi già appartenenti alla Repubblica di Venezia.
Art. 2 - Programma.

1. Il programma biennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storico-culturali predisposto dal Comitato di cui all'articolo 3 è approvato dalla Giunta regionale che ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono privilegiare il carattere interdisciplinare ed essere mirate anche alla divulgazione didattica nelle scuole nonché al coinvolgimento degli studenti delle università del Veneto.
3. In particolare le iniziative di cui al comma 1 consistono in:
a) convegni, seminari di studio, mostre, rassegne, ricerche, produzioni teatrali e musicali;
b) sostegno alle attività editoriali di pubblicazione libraria, di materiale afferente ad iniziative e produzioni di cui alla lettera a), con prevalente destinazione alle biblioteche, alle scuole, alle università della Regione ed alle comunità dei veneti all'estero;
c) organizzazione di una mostra di arte figurativa sul tema: "Venezia da Stato a mito".
4. Per l'iniziativa di cui al comma 3, lettera c), non possono essere destinate risorse finanziarie che superano il sessanta per cento dell'onere complessivo previsto dalla presente legge.
Art. 3 - Comitato per le celebrazioni del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato per le celebrazioni del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia.
2. Il Comitato valuta i progetti culturali attinenti alle celebrazioni bicentenarie e predispone il relativo programma biennale di cui all'articolo 2.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) cinque consiglieri regionali assegnati alla Commissione consiliare competente di cui due della minoranza;
c) un rappresentante dell'ANCI;
d) un rettore o suo delegato in rappresentanza dei rettori delle università del Veneto;
e) il sovrintendente scolastico regionale;
f) il sovrintendente ai beni artistici e storici del Veneto;
g) il sovrintendente ai beni archivistici del Veneto;
h) il sovrintendente per i beni artistici e storici di Venezia.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.
5. Assiste ai lavori del Comitato il dirigente del dipartimento per le attività culturali della Regione e funge da segretario un funzionario del medesimo dipartimento.
6. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma delle manifestazioni celebrative il Comitato si avvale di strutture, personale e mezzi dell'amministrazione regionale.
7. La struttura regionale ha il compito di:
a) coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni;
b) procedere ad ogni adempimento amministrativo, finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola iniziativa finanziata dalla presente legge e a richiedere la relativa rendicontazione.
8. Il Comitato, avuto riguardo ai progetti in esame, ha facoltà di farsi assistere di volta in volta da esperti nelle discipline specifiche e/o rappresentanti di comunità, enti, istituti storici e di associazioni.
9. Ai componenti il Comitato di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 3 è corrisposta un'indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i dirigenti delle segreterie regionali.
10. Agli esperti di cui al comma 8 spetta il compenso comprensivo delle spese ed onorari secondo quanto stabilito dagli articoli 185 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
Art. 4 - Istruttoria.

1. Gli enti locali, le università degli studi, le istituzioni e associazioni culturali interessate, debbono far pervenire alla Giunta regionale i propri progetti corredati da una dettagliata relazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine il Comitato procede comunque all’esame e alla valutazione comparata delle iniziative e proposte pervenute.
Art. 5 - Erogazione del finanziamento.

1. Su proposta del Comitato il dirigente della struttura regionale competente provvede all'anticipazione di una somma pari al cinquanta per cento del finanziamento concesso all'ente o all'associazione esecutore dell'iniziativa. La somma restante viene erogata previa approvazione da parte del dirigente della struttura regionale competente del rendiconto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute.
Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 2.000 milioni di lire per il biennio 1996-1997, si fa fronte, per l'anno 1996, mediante la riduzione di 1.000 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento al capitolo n. 80210, denominato "Fondo globale per le spese correnti", di cui lire 250 milioni dalla partita n. 2 e lire 750 milioni dalla partita n. 14, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996. Quanto all'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, si fa fronte mediante la riduzione per 500 milioni di lire dello stanziamento al capitolo n. 80210, partita n. 3, e di ulteriori 500 milioni di lire mediante riduzione dello stanziamento al capitolo di spesa n. 70120 denominato "Contributo a Enti locali o altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale per iniziative di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 ", in termini di sola competenza, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 è istituito il capitolo n. 70050 denominato "Celebrazioni del secondo centenario della caduta della Repubblica di Venezia", con stanziamento di 1.000 milioni di lire in termini di competenza e cassa, quanto all'esercizio 1996, e di lire 1.000 milioni in termini di sola competenza, quanto all'esercizio 1997.


SOMMARIO