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Legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 (BUR n. 110/1996)

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 'Disciplina dell'artigianato' e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 (BUR n. 110/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO" E DELEGHE DI FUNZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 40/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 (BUR n. 110/1996) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO" E DELEGHE DI FUNZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA


Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) da dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite dalla presente legge;
b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia;
c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;
d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.
2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il Vicepresidente.
3. La Commissione dura in carica cinque anni.
4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, successivamente, trasmette comunque le designazioni pervenute al Presidente della Giunta regionale per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.
7. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Camera di commercio.
8. I componenti deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale previa istruttoria della Camera di commercio. I componenti eletti sono sostituiti con il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.".
Art. 2 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art 17 - Organizzazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.
2. L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono delegate alle Camere di commercio presso le quali le Commissioni hanno sede.
3. La Camera di commercio nomina il segretario della rispettiva Commissione provinciale per l’artigianato scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 18 - Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni.
1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovuti nelle stesse misure previste dalla legge statale per i diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio.”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art 19 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l’artigianato.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.
2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.
3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l’artigianato.
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;
b) da tre rappresentanti della Regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre competenti nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella Regione.
3. A eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato.
4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
5. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il direttore regionale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale può parteciparvi, anche a mezzo di proprio delegato, senza diritto di voto.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Dipartimento regionale per l'artigianato.
7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
8. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è validamente costituita con la nomina dei restanti componenti.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. I componenti, con esclusione dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato, decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 22 - Competenze dovute ai membri delle Commissioni.
1. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato, estranei all’amministrazione regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.
4. Le competenze dovute ai componenti la Commissione provinciale per l’artigianato per la partecipazione alle sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro e per lo svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in comune diverso da quello di residenza sono disposte e liquidate dal competente organo della Camera di commercio, nelle misure previste nei commi precedenti. Per i segretari delle Commissioni provinciali per l’artigianato si provvede secondo le modalità previste per il personale camerale.”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 24 - Indizione delle elezioni.
1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono indette dal presidente uscente della Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:
a) l'annuncio della indizione delle elezioni;
b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità.
2. Il manifesto di cui al comma 1 deve essere affisso per la durata di quindici giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio e dei comuni della provincia, dandone notizia sulla stampa locale.
3. Qualora il Presidente uscente non provveda agli adempimenti elettorali, la Camera di commercio nomina un Commissario.
4. Il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato coordina i Presidenti uscenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato affinché le elezioni si svolgano nella medesima data.".
Art. 8 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art 26 - Ricorsi.
1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti. L'opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti controinteressate a cura della Commissione provinciale stessa.
2. La decisione della Commissione sulla opposizione di cui al comma 1 deve essere assunta entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Qualora la Commissione non provveda sulla opposizione entro il termine di cui al comma 2 ovvero decida per il rigetto, gli interessati possono presentare, entro i successivi quindici giorni, ricorso alla Camera di commercio, la quale decide in via definitiva.
4. Quando l'elezione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato è dichiarata nulla si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
5. Quando in alcuni seggi l'elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario ripetere le elezioni nei seggi medesimi.”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 27 - Seggi elettorali.
1. Il Presidente di ogni Commissione provinciale per l'artigianato individua il seggio elettorale del proprio collegio presso la sede della rispettiva Camera di commercio nonché le relative succursali di voto presso gli uffici periferici della medesima e, se mancanti, si avvale delle sedi messe a disposizione dalle Comunità montane nelle zone di rispettiva competenza e, altrove, degli altri enti locali presenti nel territorio provinciale.
2. Gli elettori hanno facoltà di votare o presso la sede del seggio elettorale o presso le succursali di voto.”.
Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 11 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 31 - Operazioni elettorali.
1. Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.
2. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente scegliendolo tra i dipendenti delle Camere di commercio.
3. Il Presidente del seggio nomina due scrutatori e un segretario per ogni seggio e ogni succursale di voto, scegliendo i segretari tra i dipendenti delle Camere di commercio ed, eventualmente, delle Comunità montane e degli enti locali, e gli scrutatori tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio.
4. I segretari dirigono le operazioni elettorali che si svolgono presso ogni succursale di voto secondo le disposizioni del Presidente del seggio.
5. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare l'avviso ricevuto e un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità.
6. I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19.
7. Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino a un massimo di due candidati della lista votata.
8. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
9. Al termine delle operazioni di voto le urne devono essere sigillate. Le urne, i verbali e gli avvisi presentati dai votanti raccolti in plichi sigillati, devono essere depositati presso il seggio elettorale del collegio dove vengono effettuate le operazioni di spoglio nel giorno successivo.
10. Al termine delle operazioni di spoglio deve essere compilato un verbale con i risultati, sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori e dai segretari.
11. Il Presidente del seggio trasmette il plico sigillato contenente i verbali, le schede e gli avvisi di quanti hanno votato alla Commissione provinciale per l'artigianato.
12. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione degli eletti entro quindici giorni dalle votazioni, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale e alla Camera di commercio per gli adempimenti di competenza.
13. Risultano eletti i dodici candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.
14. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi. Sono computati nei voti validamente espressi anche i voti delle liste che non hanno ottenuto il cinque per cento.
15. Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche.”.
Art. 12 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 33 - Deleghe e funzioni in materia di artigianato.
1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane, le funzioni inerenti all'espletamento delle procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle Commissioni medesime, nonché le funzioni di vigilanza.
2. Sono delegati alle Province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.
3. Spettano ai Comuni:
a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;
c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base di indicazioni della Regione.
4. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega.”.
Art. 13 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
"3. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato sarà effettuato nel mese di novembre 1997. Con la proclamazione degli eletti decadono le Commissioni attualmente in carica.".
Art. 14 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

1. L'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 35 - Norme finanziarie.
1. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio di cui alla presente legge si fa fronte con uno stanziamento di lire 2.500.000.000 nel capitolo di bilancio n. 21408 per l'anno 1997, che assume la seguente denominazione "Fondo da ripartire tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, nonché per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", con corrispondente riduzione dell'importo iscritto al capitolo n. 21402 del bilancio triennale 1996-1998 relativamente al medesimo esercizio finanziario. Per il 1997 lo stanziamento è riferito per lire 2.000.000.000 alle spese correnti per l'esercizio delle funzioni delegate e per lire 500.000.000 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.
2. Con leggi di bilancio per gli anni seguenti sarà determinato lo stanziamento per l'esercizio delle deleghe alle Camere di commercio mediante l'iscrizione al capitolo n. 21408 dello stato di previsione della spesa.
3. Con apposita convenzione stipulata tra la Regione e le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori artigiani, saranno regolati i rapporti finanziari relativi all'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge.
4. Ad avvenuta stipula della convenzione di cui al comma 3, le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della presente legge. L'eventuale conguaglio viene annualmente previsto con legge di bilancio.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di commercio sono tenute a trasmettere, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'indicazione delle somme introitate e spese.
6. Per gli oneri derivanti da attività previste a carico delle Province di cui al comma 2 dell'articolo 33 della presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo di bilancio n. 4100.
7. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 33 della presente legge.”.
Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, detta disposizioni esecutive e di attuazione delle funzioni delegate dalla presente legge.
Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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